Ordinanza — n. 31271/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIULIO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 14/09/1962 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano, in funzione eYiLk;avaro In3tmonssUsIZIG di giudice dell'esecuzione, ha i'grt2tqriT—ricorso contro il provvedimento di cumulo di pene attualmente in corso di espiazione a carico di Giulio Antonino Lombardo con riferimento alla costituzionalità della pena dell'ergastolo, per contrasto del "fine pena mai" con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost. della Costituzione italiana, tendenti al fine rieducativo della pena, nonché con gli artt. 3, 5, 6 e 7 Cedu e con l'art. 78 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 78 cod. pen; Ordinanza — n. 31271/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In secondo luogo, il difensore insiste sulla illegittimità della pena senza fine. Osserva che l'ergastolo: - è in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione in quanto non consente una riabilitazione e rieducazione intramuraria senza l'ausilio di benefici esterni; - è in contrasto con l'art. 3 Cedu, che vieta i trattamenti disumani e degradanti, e con gli artt. 5, 6 e 7 della stessa Convenzione, limitando fortemente i diritti di difesa dei detenuti; - è in contrasto con l'art. 78 cod. pen., che stabilisce chiaramente che la pena globale di un condannato non deve essere superiore ai 30 anni di carcere.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIULIO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 14/09/1962 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano, in funzione eYiLk;avaro In3tmonssUsIZIG di giudice dell'esecuzione, ha i'grt2tqriT—ricorso contro il provvedimento di cumulo di pene attualmente in corso di espiazione a carico di Giulio Antonino Lombardo con riferimento alla costituzionalità della pena dell'ergastolo, per contrasto del "fine pena mai" con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost. della Costituzione italiana, tendenti al fine rieducativo della pena, nonché con gli artt. 3, 5, 6 e 7 Cedu e con l'art. 78 cod. pen.
Avverso tale ordinanza Lombardo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 3, 5, 6 e 7 Cedu, 3 e 27 Cost. e 78 cod. pen. In primo luogo, la difesa osserva che la Corte di appello di Milano non ha motivato sul punto fondamentale del suo ricorso, ossia della immutabilità della pena perpetua e della non rivedibilità della pena dell'ergastolo. Si duole che nei confronti di Lombardo non si sia applicato il principio del favor rei stabilito dalla Corte Edu nel caso Scoppola contro Italia e quindi la commutazione della pena dell'ergastolo in quella di anni 30 di reclusione.
In secondo luogo, il difensore insiste sulla illegittimità della pena senza fine. Osserva che l'ergastolo: - è in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione in quanto non consente una riabilitazione e rieducazione intramuraria senza l'ausilio di benefici esterni; - è in contrasto con l'art. 3 Cedu, che vieta i trattamenti disumani e degradanti, e con gli artt. 5, 6 e 7 della stessa Convenzione, limitando fortemente i diritti di difesa dei detenuti; - è in contrasto con l'art. 78 cod. pen., che stabilisce chiaramente che la pena globale di un condannato non deve essere superiore ai 30 anni di carcere.
Lamenta, inoltre, che a seguito della sentenza della Corte Edu nel caso Scoppola contro Italia si sia venuta a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento consistente nel fatto che ad alcuni soggetti che sono stati condannati all'ergastolo è stato consentito di avere una pena ridotta mentre ad altri no, e questo solo per motivi temporali legati all'applicazione della legge più favorevole al reo 1i"s+.111.010 54 i.I.Avito covi skuctu;vj wt- Alla luce di tali motivi, la difesa insiste per l'annullamento con rinvio "pro 67), reo" del provvedimento impugnato.
Il difensore ha, successivamente, trasmesso a questa Corte istanza per la fissazione immediata dell'udienza di discussione del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. cui perviene la Corte di appello di Milano, dopo avere constatato che l'incidente di esecuzione si fonda sugli stessi identici motivi di altri incidenti di esecuzione proposti precedentemente nell'interesse di Lombardo, di cui A'ultimo esaminato soltanto in data 19/06/2020 (cinque mesi prima) con ordinanza non impugnata.
A fronte del rilievo sulla mera riproposizione di una richiesta già rigettata, la difesa del ricorrente si limita a ripercorrere col ricorso gli argomenti che giustificavano la sua ennesima richiesta al Giudice dell'esecuzione, lamentando la mancata risposta da parte di quest'ultimo. Per queste ragioni, il ricorso proposto dal suddetto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di Lombardo al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso