Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31270/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison regime limits, upholding administrative discretion on security needs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the prisoner's claim. The appellant argued that limiting special regime inmates to two monthly packages violated constitutional equality and procedural rights compared to ordinary inmates. The court ruled that the legislative intent allows administrative bodies to set specific security limits without detailed justification for each case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41 bis, comma 2, lett. c) Ord. pen.; Art. 14, comma 2 d.P.R. n. 230/2000: The legislature delegates to administrative authorities the regulation of specific treatment limits under special prison regimes, and such limits based on security needs are not subject to judicial review regarding their proportionality or specific motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
special prison regime administrative discretion security needs constitutional equality cassation inadmissibility diritti del detenuto sussidio per le spese di soggiornante settimanale indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 bis, comma 2, lett. c) Ord. pen.
Invero, il Magistrato di sorveglianza rileva che: - quando il legislatore ha introdotto il regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord.
Art. 14, comma 2 d.P.R. n. 230 del 2000
Art. 3 Cost.
20 della Circolare DAP del 2/10/2017, limitante l'invio o la consegna in occasione dei colloqui di pacchi da parte dei familiari dei detenuti sottoposti a detto regime a non più di due pacchi al mese di peso non superiore complessivamente a dieci chilogrammi, in quanto in violazione degli art. 3 Cost. e 14 d.P.R.
Art. 14 d.P.R. n. 130 del 2000
Art. 27 Cost.
Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
art. 3 Cost
20 della Circolare DAP del 2/10/2017, limitante l'invio o la consegna in occasione dei colloqui di pacchi da parte dei familiari dei detenuti sottoposti a detto regime a non più di due pacchi al mese di peso non superiore complessivamente a dieci chilogrammi, in quanto in violazione degli art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREA DOMENICO nato a CINQUEFRONDI il 04/05/1982 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento in epigrafe indicato il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Domenico Crea, detenuto presso la Casa circondariale di Cuneo in regime differenziato di cui all'art. 41 bis, col quale il suddetto invocava la disapplicazione dell'art. 20 della Circolare DAP del 2/10/2017, limitante l'invio o la consegna in occasione dei colloqui di pacchi da parte dei familiari dei detenuti sottoposti a detto regime a non più di due pacchi al mese di peso non superiore complessivamente a dieci chilogrammi, in quanto in violazione degli art. 3 Cost. e 14 d.P.R. n. 130 del 2000.

Avverso tale provvedimento Crea propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo la difesa deduce violazione di legge per la motivazione inesistente e/o solo apparente. Si duole che il Magistrato di sorveglianza non specifichi quali siano le esigenze di sicurezza idonee a negare al detenuto sottoposto al regime speciale la possibilità di ricevere beni e alimenti in misura eguale a qualsiasi altro detenuto. Col secondo motivo viene denunciata violazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 14 d.P.R. n. 230 del 2000 e 41 bis Ord. pen.

Il difensore si duole della evidente disparità di trattamento del detenuto sottoposto al regime speciale, che può ricevere solo due pacchi al mese per un peso complessivo non superiore ai dieci chili, rispetto al detenuto comune, che può ricevere fino a quattro pacchi al mese per un peso complessivo non superiore ai venti chili, nonostante la medesima esigenza di tutti i detenuti di nutrirsi e di vestirsi. Si rileva che una disparità di trattamento di tal tipo, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sarebbe giustificata solo da esigenze di sicurezza su cui il Magistrato di sorveglianza non motiva.

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Invero, il Magistrato di sorveglianza rileva che: - quando il legislatore ha introdotto il regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen. si è limitato a individuare lo scopo della sospensione del regime ordinario, lasciando la regolamentazione dei modi e strumenti alla funzione propria della potestà amministrativa, cui viene rimessa l'intera regolamentazione dell'oggetto con relativa legittimazione a provvedere; - l'art. 20 della circolare DAP rappresenta dunque la norma di dettaglio dell'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. c), Ord. pen., il quale afferma espressamente che "la sospensione delle regole di trattamento....prevede: la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno"; - la valutazione in termini di congruità generale tra il fine preventivo, in linea con lo spirito del regime di cui all'art. 41 bis, comma 2, Ord. pen., di limitare l'introduzione di oggetti, e la misura in cui la limitazione deve avvenire è stata già valutata positivamente dal legislatore e, pertanto, non può essere oggetto di disapplicazione, se non col rischio di snaturare il modello preventivo che lo ha predeterminato; - nella gerarchia delle fonti normative la norma di cui all'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 è subordinata all'art. 41 bis, non avendo pertanto la funzione di derogare alla disciplina primaria, bensì soltanto quella di descrivere quanto già stabilito t dall'art. 41 bis, cioè l'ammissibilità di limitazioni sostenuten-notivate da esigenze di sicurezza (da ravvisarsi nella stessa sottoposizione del detenuto al regime differenziato); - va comunque evidenziato che la limitazione in parola (10 kg. piuttosto che 20 kg.) non comporta alcun grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del reclamante, al quale viene comunque assicurato nei termini previsti dalla legge la ricezione di oggetti dall'esterno.

Con tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente non si confronta, insistendo in modo aspecifico e manifestamente infondato sulla disparità di trattamento e sull'omessa motivazione del provvedimento in esame sulle esigenze di sicurezza (senza controbattere all'assunto della valutazione a monte delle stesse). Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.