Ordinanza — n. 31269/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO CARMINE nato a NAPOLI il 22/03/1981 avverso il decreto del 16/01/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Con il decreto indicato il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Carmine Amato, con cui lo stesso lamentava la mancata autorizzazione all'acquisto dei biscotti del tipo "Biscuits", per non essere stato dedotto un grave pregiudizio derivante da lesione di diritti. Avverso tale provvedimento Amato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 35 bis, 69, comma 6, érve, Ord. pen. e 666, comma 2, cod.Ypen. La difesa ripercorre la giurisprudenza costituzionale e di legittimità relativa alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza — n. 31269/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Invero, lo stesso non si confronta con la pronuncia di inammissibilità di cui al decreto del Magistrato di sorveglianza, che, dopo avere specificato che i biscotti tipo "Biscuits" non erano compresi nel modello 72 dei detenuti comuni, consequenzialmente ha ritenuto che «non risulta dedotto un grave pregiudizio derivante da lesione di diritti», dichiarando l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. del reclamo per manifesta infondatezza. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO CARMINE nato a NAPOLI il 22/03/1981 avverso il decreto del 16/01/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Carmine Amato, con cui lo stesso lamentava la mancata autorizzazione all'acquisto dei biscotti del tipo "Biscuits", per non essere stato dedotto un grave pregiudizio derivante da lesione di diritti. Avverso tale provvedimento Amato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 35 bis, 69, comma 6, érve, Ord. pen. e 666, comma 2, cod.Ypen. La difesa ripercorre la giurisprudenza costituzionale e di legittimità relativa alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti.
Evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen., nella parte in cui vietava ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cuocere i cibi, innanzitutto richiamando il parametro costituito dall'art. 3 Cost., violato in assenza di ragioni di sicurezza idonee a giustificare una discriminazione rispetto a quanto consentito ai detenuti in regime ordinario. Si duole la difesa che, pur essendo stato Amato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo con pregressa ordinanza all'acquisto degli stessi prodotti presenti nel modello 72 dei detenuti comuni ed essendo la materia oggetto del ricorso suscettibile di tutela giurisdizionale piena, lo stesso Magistrato di sorveglianza col provvedimento in esame, di cui pertanto si chiede l'annullamento, abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Invero, lo stesso non si confronta con la pronuncia di inammissibilità di cui al decreto del Magistrato di sorveglianza, che, dopo avere specificato che i biscotti tipo "Biscuits" non erano compresi nel modello 72 dei detenuti comuni, consequenzialmente ha ritenuto che «non risulta dedotto un grave pregiudizio derivante da lesione di diritti», dichiarando l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. del reclamo per manifesta infondatezza. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 giugno