Ordinanza — n. 31268/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. La sentenza di appello in esame rileva che: - gli operanti, per verificare la presenza di Attolico nel domicilio e quindi l'ottemperanza alla prescrizione inerente alla misura della prevenzione, suonavano prima il campanello del citofono che recava il nominativo dell'imputato e, immediatamente dopo, non avendo ricevuto risposta, suonavano il campanello dell'abitazione sita al quarto piano per dieci minuti, risultato funzionante, trattenendosi sul pianerottolo; - tali circostanze si evincono dall'annotazione di servizio e non vi è ragione per non dare credito a tale versione, non risultando da alcun elemento che gli operanti avessero ragione di inimicizia nei confronti dell'imputato o che avessero detto il falso; - a fronte di ciò l'imputato, che ha accettato di essere giudicato allo stato degli atti, non ha neppure chiesto un approfondimento volto a dimostrare che, pur essendo in casa, non aveva udito il suono del campanello, né ha addotto giustificazione del proprio comportamento; - i numerosi e gravi precedenti non consentono di escludere la recidiva, comprovando che egli era un soggetto pericoloso che già in passato violava la misura di prevenzione e che d'altra parte vedeva da ultimo aggravare la misura di prevenzione all'epoca vigente; - ciò nonostante ha posto in essere la violazione in oggetto, che, dunque, può ritenersi espressione di una più marcata pericolosità e di maggiore colpevolezza; - il riconoscimento delle attenuanti generiche, in mancanza di comportamenti processuali apprezzabili, ha costituito lo strumento per elidere l'aggravio di pena derivante dalla recidiva, sì da adeguarla alla concreta gravità del fatto, non trovando però giustificazione un bilanciamento in termini di prevalenza. h tt 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31268/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa di Attolico, che si limita a confutare, Irgziii 11214121: 0.___Ily termini sopra riportati, detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali anche in punto di applicazione della recidiva e di bilanciamento delle circostanze, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTOLICO ANTONIO nato a BARI il 05/12/1964 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica, che dichiarava Antonio Attolico colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo presente nel proprio domicilio alle ore 01.00 del 9.2.12, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza Attolico propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova in ordine al reato ex art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, alla mancata esclusione della recidiva e al mancato bilanciamento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che la Corte di appello: - ha considerato provata la condotta dell'imputato sulla base di un'annotazione di polizia giudiziaria lacunosa; - non ha escluso la recidiva sulla base dei soli precedenti dell'imputato; - nulla scrive in ordine all'invocato bilanciamento con giudizio di prevalenza. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello in esame rileva che: - gli operanti, per verificare la presenza di Attolico nel domicilio e quindi l'ottemperanza alla prescrizione inerente alla misura della prevenzione, suonavano prima il campanello del citofono che recava il nominativo dell'imputato e, immediatamente dopo, non avendo ricevuto risposta, suonavano il campanello dell'abitazione sita al quarto piano per dieci minuti, risultato funzionante, trattenendosi sul pianerottolo; - tali circostanze si evincono dall'annotazione di servizio e non vi è ragione per non dare credito a tale versione, non risultando da alcun elemento che gli operanti avessero ragione di inimicizia nei confronti dell'imputato o che avessero detto il falso; - a fronte di ciò l'imputato, che ha accettato di essere giudicato allo stato degli atti, non ha neppure chiesto un approfondimento volto a dimostrare che, pur essendo in casa, non aveva udito il suono del campanello, né ha addotto giustificazione del proprio comportamento; - i numerosi e gravi precedenti non consentono di escludere la recidiva, comprovando che egli era un soggetto pericoloso che già in passato violava la misura di prevenzione e che d'altra parte vedeva da ultimo aggravare la misura di prevenzione all'epoca vigente; - ciò nonostante ha posto in essere la violazione in oggetto, che, dunque, può ritenersi espressione di una più marcata pericolosità e di maggiore colpevolezza; - il riconoscimento delle attenuanti generiche, in mancanza di comportamenti processuali apprezzabili, ha costituito lo strumento per elidere l'aggravio di pena derivante dalla recidiva, sì da adeguarla alla concreta gravità del fatto, non trovando però giustificazione un bilanciamento in termini di prevalenza. h tt 2.
Il ricorso proposto dalla difesa di Attolico, che si limita a confutare, Irgziii 11214121: 0.___Ily termini sopra riportati, detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali anche in punto di applicazione della recidiva e di bilanciamento delle circostanze, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così