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Ordinanza — n. 31266/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31266/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31266/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAFA CIRO nato a NAPOLI il 25/02/1980 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata, ex art. 670 cod. proc. pen., nell'interesse di Ciro Caiafa di accertamento di non esecutività della sentenza dello stesso Tribunale in data 26/02/2019, con la quale il suddetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., per non avere ricevuto alcuna notifica degli atti processuali, consegnati alla madre e non al soggetto personalmente che era detenuto agli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31266/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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causa di sequestro sequestro di mezzi di prova registrazione clandestina di conversazioni assunzione di prove a titolo cautelare prove acquisite tramite sorveglianza frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
280931 - 01, che ha evidenziato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 385 cod. pen
pen., nell'interesse di Ciro Caiafa di accertamento di non esecutività della sentenza dello stesso Tribunale in data 26/02/2019, con la quale il suddetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAFA CIRO nato a NAPOLI il 25/02/1980 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata, ex art. 670 cod. proc. pen., nell'interesse di Ciro Caiafa di accertamento di non esecutività della sentenza dello stesso Tribunale in data 26/02/2019, con la quale il suddetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., per non avere ricevuto alcuna notifica degli atti processuali, consegnati alla madre e non al soggetto personalmente che era detenuto agli arresti domiciliari.

Avverso detta ordinanza Caiafa ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge processuale penale. Ci si duole che le notifiche sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che del decreto di citazione a giudizio venivano effettuate in Napoli, presso Vico Consiglio n. 2, luogo di detenzione di Caiafa, ristretto in regime di arresti domiciliari per altra causa, nelle mani di Nappi Luisa, madre di Caiafa, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. pen., secondo cui le notifiche andavano effettuate mediante consegna di copia alla persona/e la madre non poteva ritenersi soggetto idoneo a ricevere l'atto in quanto la sua qualità di convivente sarebbe venuta meno in ragione del fatto che Caiafa conviveva con la Nappi soltanto perché ristretto in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione di quest'ultima.

Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordínanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. In materia di incidente di esecuzione, invero, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione e non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, depositata il 06/02/2014, Rv. 258765). A tale riguardo si è pronunciata in ultimo Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, depositata il 23/04/2021, Rv. 280931 - 01, che ha evidenziato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom