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Ordinanza — n. 31263/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31263/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31263/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata, oltre ad evidenziare come le censure difensive costituiscano di fatto riproposizione delle censure sollevate in primo grado, affrontate e risolte dal primo Giudice, rileva che: - l'imputato nel corso della telefonata effettuata ai Carabinieri per giustificare la propria mancata presentazione, non faceva alcun riferimento ad eventuali imprevisti lavorativi del padre e ad eventuali sue difficoltà nel raggiungere la caserma; - per cui, anche a voler ritenere attendibile il narrato di Mauro Cucè, padre dell'imputato, su tali circostanze, quanto dal medesimo esposto non escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; - si condivide l'argomentazione del primo Giudice secondo cui l'imputato, avendo ottenuto la disponibilità del genitore di accompagnarlo in caserma ed appreso del contrattempo di quest'ultimo — che avrebbe comportato un ritardo di quaranta o cinquanta minuti - ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi per raggiungere in altro modo il Commissariato di P.S., anche tenuto conto della vicinanza tra Torrenova, comune di residenza dello stesso, e Sant'Agata Militello, comune ove era ubicata la Stazione dei carabinieri competente per territorio, distanti appena sei chilometri.2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31263/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa di Cucé, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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esame di cassazione determinazione dell'età allegazioni di persecuzione contraddittorie impugnazione di decisioni amministrative revisione della sentenza penale accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCE' ALDO nato a CEFALU' il 14/07/1990 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica, che dichiarava Aldo Cucè colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omettendo di presentarsi per la firma alla P.g. in uno dei giorni stabiliti, e lo condannava alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Aldo Cucè propone, tramite- il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione sotto lo specifico profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ci si duole che la sentenza di primo grado, pur dando conto del carattere improvviso dell'impedimento del padre dell'imputato, che avrebbe dovuto accompagnare quest'ultimo a firmare, abbia ritenuto l'elemento soggettivo del reato e che la Corte di appello si sia appiattita su tale decisione, pur invitata a valutare la violazione sotto il profilo del principio di offensività e proporzione. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata, oltre ad evidenziare come le censure difensive costituiscano di fatto riproposizione delle censure sollevate in primo grado, affrontate e risolte dal primo Giudice, rileva che: - l'imputato nel corso della telefonata effettuata ai Carabinieri per giustificare la propria mancata presentazione, non faceva alcun riferimento ad eventuali imprevisti lavorativi del padre e ad eventuali sue difficoltà nel raggiungere la caserma; - per cui, anche a voler ritenere attendibile il narrato di Mauro Cucè, padre dell'imputato, su tali circostanze, quanto dal medesimo esposto non escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; - si condivide l'argomentazione del primo Giudice secondo cui l'imputato, avendo ottenuto la disponibilità del genitore di accompagnarlo in caserma ed appreso del contrattempo di quest'ultimo — che avrebbe comportato un ritardo di quaranta o cinquanta minuti - ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi per raggiungere in altro modo il Commissariato di P.S., anche tenuto conto della vicinanza tra Torrenova, comune di residenza dello stesso, e Sant'Agata Militello, comune ove era ubicata la Stazione dei carabinieri competente per territorio, distanti appena sei chilometri.2.

Il ricorso proposto dalla difesa di Cucé, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R