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Ordinanza — n. 31262/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of particular triviality and procedural flaws in the appeal. The court rejected the request for non-prosecution based on the specific facts and legal standards. The decision emphasizes that the appeal merely repeated lower court arguments without new evidence or logical gaps. The ruling upholds the conviction for violating special surveillance measures. The court found the defense's arguments insufficient to warrant a retrial or new evaluation of the case facts. The final outcome confirms the original sentence and imposes costs on the appellant. The legal principle applied requires a comprehensive assessment of all case specifics for non-prosecution claims. The court ruled that the appeal was procedurally flawed and substantively unsupported by the record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31262/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Giuseppe Foderaro inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance measures. Foderaro argued that the crime lacked particular triviality under Article 131 bis of the Penal Code, claiming non-habitual behavior and citing mitigating circumstances like the need to buy cigarettes. The court rejected this, noting the defendant attempted to flee in front of military personnel and failed to demonstrate the specific modesty required for non-prosecution. Consequently, the appeal was dismissed as it merely repeated flawed arguments from the appellate stage without addressing legal vices or providing new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal must demonstrate specific elements of particular triviality and non-habitual conduct, requiring a complex joint evaluation of the specific factual peculiarities rather than a simple re-evaluation of existing arguments.

Parole chiave

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particular triviality non-prosecution cause special surveillance measures cassation inadmissibility procedural flaws habitual violation penal code provisions testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza Foderaro propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Avverso tale sentenza Foderaro propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01), e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali in punto di applicazione dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODERARO GIUSEPPE nato a CATANZARO il 23/04/1981 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, che dichiarava Giuseppe Foderaro colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, facendosi sorprendere in un territorio diverso dal comune di Squillace, nel quale era obbligato a soggiornare, e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Foderaro propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Si rileva che la difesa sollecitava con l'atto di appello la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, anche per approfondire, tramite produzione documentale comprendente lo stato dei luoghi, l'entità della condotta. Ci si duole che la Corte di appello: - non abbia valutato, con riguardo al profilo della non abitualità della violazione, ulteriore presupposto per l'applicazione dell'istituto, che in un anno e mezzo di sottoposizione alla misura l'imputato non violava mai le prescrizioni; - abbia, invece, valorizzato il tentativo di fuga, neppure menzionato dal primo Giudice; - non abbia considerato i motivi dell'allontanamento riferiti dall'imputato.

Il difensore, evidenziando che pure il Procuratore generale perveniva a conclusioni analoghe a quelle difensive, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello in esame rileva che: - non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; - nella specie, invero, non emergono specifici elementi che attestino particolare tenuità del fatto, atteso che il reato ascritto all'imputato si consuma anche in presenza di minimo allontanamento dalla dimora prescelta per l'esecuzione del decreto relativo alle misure di prevenzione e che Foderaro non teneva un comportamento collaborativo, tentando la fuga alla vista dei militari, che erano pertanto costretti al suo inseguimento; - inoltre la non punibilità può estendersi soltanto a quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati, risultino di così modesto rilievo, da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale; in difetto di elementi concreti di positiva valorizzazione e ricorrendo fattori ostativi, costituiti anche dalla futilità dei motivi addotti dall'imputato nell'immediatezza del fatto (l'esigenza di acquistare le sigarette), la richiesta va rigettata. , li ci, 2.

Il ricorso proposto dalla difesa di Foderaro, che si limita a confutare, mt• flizeld termini sopra riportati, detto iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici (anzi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo:

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01), e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali in punto di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.