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Ordinanza — n. 31261/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against appellate court's agreed sentence reduction for illegal possession of explosives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31261/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Francesco Rizza and Marco Ventura inadmissible. The appellants sought to overturn a sentence where the parties had previously agreed to a reduced penalty and specific mitigating circumstances in the appellate chamber. The court ruled that since the parties had already consented to the new sentencing framework, they could not now challenge the requalification of facts or the application of specific mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When parties agree on the acceptance of appeal grounds leading to a new penalty determination, subsequent appeals challenging the requalification of facts or the specific application of agreed mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence reduction inadmissible appeals requalification of facts mitigating circumstances appellate chamber procedure party consent criminal procedure code ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
del Tribunale di Imperia in data 16/10/2019, appellata, per quanto interesset.in questa sede, da Francesco Rizza e Marco Ventura, è stata applicata a questi ultimi dalla Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 678 cod. pen
Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso di Rizza, la riqualificazione dei fatti sub e) nell'ipotesi di cui all'art. 678 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZA FRANCESCO nato a CROTONE il 31/01/1964 VENTURA MARCO nato a TORINO il 01/01/1988 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvvi.so-atte-rrartt, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. I ricorsi proposti avverso la sentenza indicata in epigrafe,-con la quale, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Imperia in data 16/10/2019, appellata, per quanto interesset.in questa sede, da Francesco Rizza e Marco Ventura, è stata applicata a questi ultimi dalla Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., le pene concordate tra le parti in sede di appello, per detenzione illegale, porto illegale di ordigni esplosivi e furti aggravati, in continuazione, previa concessione a Rizza delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva (in particolare a quest'ultimo la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 4.400 di multa e a Ventura quella di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 4.000 di multa),-sono inammissibili.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Nel caso in esame Rizza, Ventura ed il P.G., previa rinuncia dei primi due ai motivi di appello relativi alla responsabilità e di Rizza anche all'incompetenza territoriale, alla riqualificazione e alla concessione di circostanze attenuanti diverse dalle generiche, hanno concordato l'accoglimento del motivo concernente la riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per il primo, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso di Rizza, la riqualificazione dei fatti sub e) nell'ipotesi di cui all'art. 678 cod. pen. e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967.

Né ci si può dolere, come da ricorso di Ventura, della rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Mori, per il fatto che il giudizio, per come in concreto svoltosi, ha avuto ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio (la parte civile, peraltro, aveva interesse a contrastare l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta da Rizza con l'appello e potenzialmente estensibile alle altre parti).

2. Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..4 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in