Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to prove prescription extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Cimino's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for violating specific surveillance restrictions. The defense argued the violation was generic and the crime had expired, but the court found the prohibition against holding phones was explicitly documented and the statute of limitations had not run. Consequently, the appeal was rejected for lacking specific legal grounds and requesting an impermissible re-evaluation of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined in lower courts without raising new specific legal grounds or demonstrating a violation of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO MARIO nato a CROTONE il 30/11/1983 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; p RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone in composizione monocratica, in data 11/12/2017, che dichiarava Mario Cimino colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, detenendo due telefoni cellulari, e lo condannava alla pena di un anno di reclusione.
2. Avverso tale sentenza Cimino propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa rileva che il fatto non costituisce reato, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 40076 del 2017, trattandosi di violazione di prescrizione generica e non, quindi, specificamente individuata. Rileva la difesa che la pericolosità sociale derivante dall'utilizzo di telefoni cellulari da parte del sorvegliato è solo presunta, a meno che non si commettano reati specifici attraverso detto utilizzo; e che, comunque, il reato si sarebbe estinto per prescrizione già all'atto della pronuncia impugnata. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Invero, rileva la sentenza impugnata che: - dagli atti allegati al fascicolo si ricava che tra le prescrizioni imposte dal Tribunale nel decreto di sottoposizione di Cimino alla sorveglianza speciale rientra quella di non detenere strumenti per la comunicazione via radio o via etere, ossia una prescrizione specifica, differente dal generico dovere di vivere onestamente e rispettare le leggi; - si tratta di una prescrizione riportata, altresì, nel verbale di sottoposizione agli obblighi redatto dalla P.g. il 23.12.2011 e notificato in pari data a Cimino, che, quindi, era perfettamente consapevole del divieto; - la stessa difesa non ha fatto riferimento ad elementi utili a ritenere che l'imputato non fosse in grado di comprendere che il divieto si riferiva al possesso di telefoni cellulari; - la fattispecie non è estinta per prescrizione, dovendosi aggiungere al termine massimo di sette anni e sei mesi, dalla commissione del fatto in data 30.1.2012, 428 giorni di sospensione.
2. Il ricorso proposto dalla difesa di Cimino, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello anche in punto di prescrizione del reato (che comunque attesa l'inammissibilità del ricorso non può essere dichiarata in questa sede), peccando, quindi, altresì di aspecificità, e richiamando precedenti giurisprudenziali non attinenti al caso in esame (sentenza delle Sezioni Unite n. 40076/2017 sulle prescrizioni del "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"), deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in