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Ordinanza — n. 31259/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31259/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31259/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, in quanto costituito da doglianze manifestamente infondate. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione, in quanto, essendo stato il reato commesso il 2.3.2016, alla data della sentenza impugnata (8/09/2020) non era ancora decorso il termine di prescrizione massimo di cinque anni. L'inammissibilità del secondo motivo di ricorso impedisce, poi, la declaratoria di estinzione del reato in questa sede. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è il secondo motivo di ricorso, che non si confronta con il ragionamento logico-giuridico svolto dalla sentenza impugnata laddove afferma che «la questione prospettata dalla difesa, sull'insussistenza del reato poiché la violazione era già sanzionata da altra norma penale (nel caso in esame dall'art. 73), resta assorbita dalla pronuncia assolutoria per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, non configurabile nella specie».

Regesto Legislator

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artt. 157 cod. pen, art. 15 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31259/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa di Passalacqua deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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guida senza autorizzazione infrazione alle norme della circolazione sorpasso non consentito infrazione privilegiata divieto di condurre altri reati

Disposizioni normative citate

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artt. 157 cod. pen
La difesa, col primo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 157 cod. pen.
art. 15 cod. pen
Col secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 15 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA NUCCIO nato a CATANZARO il 10/12/1984 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; I RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha assolto Nuccio Passalacqua dal reato, sub a), di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, contestato come violazione della prescrizione relativa all'obbligo di "vivere onestamente e rispettare le leggi" (per essersi l'imputato posto alla guida di un autoveicolo sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita), in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 40076 del 2017; ha ritenuto, invece, configurabile il reato, sub b), di cui all'art. 73 d.

Igs. n. 159 del 2011, essendo stato l'imputato, sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, trovato alla guida di un veicolo, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida; ha, quindi, rideterminato la pena per detta ultima violazione nella misura di mesi due e giorni venti di arresto.

2. Avverso tale sentenza Passalacqua propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. La difesa, col primo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., in particolare per avere la Corte di appello di Catanzaro omesso di emettere sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b). Si rileva che il reato risulta commesso in data 2.3.16 ed è pertanto decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni. Col secondo motivo di ricorso la difesa denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 15 cod. pen., in particolare per avere la Corte di appello di Catanzaro fornito una motivazione carente e illogica nonché in violazione di legge, in relazione all'eccepita violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non potendo l'imputato rispondere contemporaneamente dei reati di cui agli artt. 75 e 73 d.

Igs. n. 159 del 2011. Si rileva che essendo contestato il medesimo fatto materiale al capo a) e al capo b) - l'essersi l'imputato posto alla guida di un autoveicolo sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita - e non giustificandosi una doppia sanzione, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato dalla seconda fattispecie. ascrittagli. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto costituito da doglianze manifestamente infondate. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione, in quanto, essendo stato il reato commesso il 2.3.2016, alla data della sentenza impugnata (8/09/2020) non era ancora decorso il termine di prescrizione massimo di cinque anni. L'inammissibilità del secondo motivo di ricorso impedisce, poi, la declaratoria di estinzione del reato in questa sede. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è il secondo motivo di ricorso, che non si confronta con il ragionamento logico-giuridico svolto dalla sentenza impugnata laddove afferma che «la questione prospettata dalla difesa, sull'insussistenza del reato poiché la violazione era già sanzionata da altra norma penale (nel caso in esame dall'art. 73), resta assorbita dalla pronuncia assolutoria per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, non configurabile nella specie».

2. Il ricorso proposto dalla difesa di Passalacqua deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d