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Ordinanza — n. 31258/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31258/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31258/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata rileva che: - per la violazione della misura di prevenzione non è necessario, come dedotto dalla difesa, che la persona ad essa sottoposta sia colta nell'atto di commettere reati, ma è sufficiente che si renda responsabile dell'inosservanza di obblighi e prescrizioni impartiti con il decreto che dispone la misura; - Cizmic Ajisa, sottoposta a misura di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in forza di provvedimento emesso nell'ottobre 2017, in più occasioni nel 2017 e nel 2018 era controllata in compagnia della cugina Cizmic Fadila, persona pregiudicata e assoggettata a misura di prevenzione, dei cui precedenti e delle cui condizioni personali la prima era senza dubbio a conoscenza appartenendo al medesimo gruppo familiare (essendo figlie di due cugini); - alla luce degli accertamenti della Polizia ferroviaria non vi è dubbio pertanto della consapevole violazione, da parte della suddetta, della prescrizione di non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne o che sono state sottoposte a misure di prevenzione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa della Cizmit, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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partecipazione al reato responsabilità penale dei minori scemata imputabilità alibi verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC AlISA natoa MILANO il 26/03/1998 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Genova, che dichiarava Cizmic Ajisa colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza abVit speciale con etrtizip di soggiorno e in particolare per essere stata in più occasioni G---d ) in compagnia della cugina Cizmic Fadila, pluripregiudicata e sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e la condannava, tenuto conto della recidiva reiterata e infraquinquennale e della riduzione per il rito, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Cizmic propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Ci si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto che la persona con cui la ricorrente si associava abitualmente era la cugina e che comunque l'imputata non era colta in atteggiamenti pericolosi, ma veniva fermata mentre stava passeggiando. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata rileva che: - per la violazione della misura di prevenzione non è necessario, come dedotto dalla difesa, che la persona ad essa sottoposta sia colta nell'atto di commettere reati, ma è sufficiente che si renda responsabile dell'inosservanza di obblighi e prescrizioni impartiti con il decreto che dispone la misura; - Cizmic Ajisa, sottoposta a misura di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in forza di provvedimento emesso nell'ottobre 2017, in più occasioni nel 2017 e nel 2018 era controllata in compagnia della cugina Cizmic Fadila, persona pregiudicata e assoggettata a misura di prevenzione, dei cui precedenti e delle cui condizioni personali la prima era senza dubbio a conoscenza appartenendo al medesimo gruppo familiare (essendo figlie di due cugini); - alla luce degli accertamenti della Polizia ferroviaria non vi è dubbio pertanto della consapevole violazione, da parte della suddetta, della prescrizione di non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne o che sono state sottoposte a misure di prevenzione.

2. Il ricorso proposto dalla difesa della Cizmit, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in