Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31256/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31256/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t RILEVATO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato il riconoscimento della recidiva specifica reiterata infraquinquennale applicata dal Tribunale di Prato in composizione monocratica in relazione all'affermazione di penale responsabilità di Alessandro Ahmetovic e alla condanna del medesimo per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi rilievi svolti in appello con i quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, lamenta un vizio motivazionale inesistente e invita ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del riconoscimento della recidiva. Il ricorso proposto nell'interesse di Ahmetovic deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale contravvenzioni inadempimento reiterato infrazione privilegiata criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ALESSANDRO nato a PRATO il 21/11/1972 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t RILEVATO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Firenze, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato il riconoscimento della recidiva specifica reiterata infraquinquennale applicata dal Tribunale di Prato in composizione monocratica in relazione all'affermazione di penale responsabilità di Alessandro Ahmetovic e alla condanna del medesimo per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.

Igs. n. 159 del 2011. Avverso tale sentenza Ahmetovic ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, lamentando vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva contestata. La difesa si duole che i Giudici del merito abbiano riconosciuto la recidiva senza adempiere all'obbligo motivazionale richiesto in relazione a detta aggravante (alla luce sia della pronuncia delle Sezioni Unite n.2859 del 25/10/11 sia della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015). Lamenta la difesa che sia il primo Giudice che la Corte di appello di Firenze non spiegano come una violazione così modesta, come quella in esame, tale da determinare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, possa, poi, esprimere un'accentuata pericolosità del prevenuto.

Insiste, pertanto, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, aspecifico e non consentito. Invero, senza dubbio specifica risulta la motivazione della sentenza impugnata sull'impossibilità di escludere la recidiva contestata come invocato dalla difesa. In essa si evidenzia che: - «i precedenti penali cono numerosissimi e, talvolta gravi»; - «essi riguardano molteplici furti, un'estorsione - per la quale fu inflitta una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione - una rapina con lesioni personali, molte evasioni, ma anche molteplici violazioni a misure di prevenzione (che, in relazione alle date del commesso reato, paiono attenere proprio alla stessa misura di cui qui si discute)»; - «non vi è dubbio, dunque, che quello in contestazione appare l'ennesimo episodio che dimostra la capacità a delinquere dell'imputato non solo per essere dedito a reati contro il patrimonio, che pare essere la sua attività professionale, ma anche per non tenere in alcun conto le prescrizioni e gli obblighi che gli sono stati imposti con la misura di prevenzione personale in oggetto»; - «l'applicazione della recidiva aggravata, dunque, è del tutto legittima e giustificata, né confligge con l'applicazione delle attenuanti generiche equivalenti, che il Giudice ha concesso in considerazione della concreta modestia della violazione oggetto di questo giudizio».

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi rilievi svolti in appello con i quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, lamenta un vizio motivazionale inesistente e invita ad una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del riconoscimento della recidiva. Il ricorso proposto nell'interesse di Ahmetovic deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis