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Ordinanza — n. 31255/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31255/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31255/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con la quale, Wang Yujie era dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 22, comma 12, d. Igs. n. 286 del 1998, per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero Wang Yu De, privo del permesso di soggiorno, ed era condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, con i doppi benefici di legge.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 22, comma 12, d. Igs. n. 286 del 1998, per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero Wang Yu De, privo del permesso di soggiorno, ed era condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, con i doppi benefici di legge.

Parole chiave

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permessi di lavoro infrazioni alla legge sugli stranieri migrazione professionale assoggettamento nel diritto degli stranieri espatriato riconoscimento dell'origine professionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG YUJIE nato il 25/11/1983 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con la quale, Wang Yujie era dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 22, comma 12, d. Igs. n. 286 del 1998, per avere occupato alle proprie dipendenze il lavoratore straniero Wang Yu De, privo del permesso di soggiorno, ed era condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, con i doppi benefici di legge.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Wang Yujie, deducendo vizio di motivazione. Ci si duole che la motivazione della sentenza impugnata sia apodittica e congetturale. Osserva il difensore che appare verosimile che il soggetto asseritamente alle dipendenze della società amministrata dall'imputato potesse essere l'autista di un furgone svolgente un'attività in autonomia rispetto all'azienda rappresentata da Wang; e che tale versione dei fatti appare conciliabile col fatto che gli altri soggetti trovati intenti al lavoro risultassero regolarmente assunti e titolari di permesso di soggiorno. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte territoriale evidenzia che: - all'atto della verifica della Polizia giudiziaria effettuata di concerto con l'ASL, presso l'azienda Green Market s.r.l. svolgente attività di magazzinaggio di prodotti alimentari, di cui l'imputato è titolare, Wang Yu De, privo di permesso di soggiorno, non iscritto nel registro dei lavoratori dell'azienda, veniva sorpreso intento a condurre un muletto carico nel mentre usciva dal magazzino per raggiungere un furgone, e quindi mentre svolgeva un'attività propria dell'azienda, alla presenza di altri lavoratori dipendenti; - può ritenersi provato il rapporto di dipendenza richiesto dalla fattispecie incriminatrice; - è difficile ipotizzare che un soggetto estraneo possa fare ingresso nella sede di una società per essere impegnato in un'attività lavorativa senza averne alcun titolo; - né l'imputato né Wang Yu De hanno dimostrato che quest'ultimo fosse un lavoratore autonomo e che in occasione del controllo stesse caricando il proprio furgone.

Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata, le doglianze difensive sono inammissibili, invitando ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, a fronte di un iter argomentativo logico _e scevro da vizi giuridici come quello appena riportato, col quale non si confrontano se non contestandolo genericamente e ripercorrendo gli stessi rilievi formulati con l'appello, laddove prospettano una ricostruzione alternativa delle ragioni della presenza nell'azienda del lavoratore clandestino fondata su mere congetture in contrasto con le evidenze investigative e con la ricostruzione non manifestamente illogica che ne ricavano i Giudici del merito.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d