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Ordinanza — n. 31254/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to prove subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31254/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Geraci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Geraci argued he lacked the subjective intent (dolo) required for the crime because he did not realize he had left his designated residence area, claiming the road he took was a continuation of his allowed street. The court rejected this, noting that Geraci had already acknowledged understanding the rules in the official notification verbale and that forgetfulness or negligence are not valid excuses for special prevention measures. Consequently, the appeal was dismissed as it merely repeated lower court arguments without new specific facts or logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against convictions for violating special residence obligations are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without specific new facts or manifest logical errors, as the subjective intent is presumed established by the defendant's prior acknowledgment of the rules.

Parole chiave

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inadmissibility appeal subjective intent dolo special prevention measure residence obligation violation lack of specificity court costs fine Cassation procedure gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011
Avverso tale sentenza Geraci propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.
Ordinanza — n. 5133/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading grounds not listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Ordinanza — n. 44531/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal criticism.
Sentenza — n. 12584/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed; crime extinguished by prescription due to procedural delays in initiating proceedings.
Sentenza — n. 50305/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to factual preclusion despite subsequent prescription of offenses.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che dichiarava Giuseppe Geraci colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in particolare recandosi a Palermo e quindi fuori del comune in cui era obbligato a soggiornare, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Geraci propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Rileva, invero, il difensore che nel caso di specie andava escluso l'elemento soggettivo del dolo non avendo avuto contezza Geraci di avere travalicato i confini del comune di Monreale, costituendo la via (Olio di Lino) ove veniva sorpreso una prosecuzione di via Aquino sita nel suddetto comune. Sottolinea come sia pacifica la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che le condotte di trasgressione del sorvegliato speciale devono essere espressive di un'effettiva volontà di ribellione all'obbligo di soggiorno. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello in esame rileva che: - l'elemento soggettivo che deve assistere la commissione del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 consiste nella consapevolezza dell'agente di essere sottoposto a misura di prevenzione e a conoscenza delle relative prescrizioni impostegli, consapevolezza che, nel caso di specie, si è verificata al momento della notifica del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione (il 10 dicembre 2019), nel quale, peraltro, è stato espressamente verbalizzato che Geraci, edotto delle prescrizioni impostegli, aveva dichiarato di averle comprese; - da parte di soggetto sottoposto a misura personale di prevenzione non sono ammissibili e scusabili né dimenticanza né trascuratezza (come anche quella concretatasi nel mancato porto e nella mancata esibizione della carta di permanenza).

2. Il ricorso proposto dalla difesa di Geraci, che si limita a confutare, cezti ftl=f_ti termini sopra riportati, detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R