Ordinanza — n. 31252/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIA IGNAZIO nato a FAVARA il 01/10/1975 avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTO_date-avvise-a-14e-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il :ellerc~^ illrMeTegrida LI-~ ce na r de Tribunale di Agrigento ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ignazio Sicilia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIA IGNAZIO nato a FAVARA il 01/10/1975 avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTO_date-avvise-a-14e-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il :ellerc~^ illrMeTegrida LI-~ ce na r de Tribunale di Agrigento ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ignazio Sicilia.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 444 e 448 comma 2-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 424 e 62 bis cod. pen. Ci si duole che il Giudice non abbia in alcun modo adempiuto all'obbligo di motivazione e non abbia esercitato i controlli richiesti dalle norme in relazione sia alla qualificazione giuridica del fatto che alla legalità della pena. Dando vita, invero, a una pena illegale poiché determinata su.di un'imputazione non rispecchiante la realtà giuridica dei fatti. La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della 121:2113 legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo Per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448, comma 2 bis, cod. proc pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento (adempimento, cui, peraltro, nel caso in esame il Giudice ha ottemperato, esaminando analiticamente gli atti del fascicolo), ma l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E' evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.
5. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto, si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.
Quanto, poi, al profilo dell'illegalità della pena, questa Corte ha osservato - si veda per tutte Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione.
6. Orbene, nel caso in esame,assolutamente generiche sono le censure formulate sia sulla mancanza di motivazione sia sull'erronea qualificazione giuridica dei fatti e sulla conseguente illegalità della pena. A fronte, invero, di una motivazione che «in base al tenore letterale dell'imputazione e al contenuto degli atti» ritiene «compiutamente integrati gli estremi costitutivi del reato di danneggiamento seguito da incendio».
7. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso /zie plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend