Ordinanza — n. 31251/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTAnei confronti di: SHABAN HAMAD (alias come in atti) nato il 15/12/1980 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di AOSTA Glato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il ricorso in esame è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, con la quale si è rilevato che dal verbale di identificazione del 6 aprile 2019 risultava che il difensore di ufficio non accettava l'elezione di domicilio dell'imputato Shaban Hamad (alias come in atti) presso il proprio studio e che, pertanto, la notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari andava ritenuta inefficace e andava rinnovata mediante regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari. Tale provvedimento non è impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 415 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31251/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. E ciò alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTAnei confronti di: SHABAN HAMAD (alias come in atti) nato il 15/12/1980 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di AOSTA Glato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il ricorso in esame è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, con la quale si è rilevato che dal verbale di identificazione del 6 aprile 2019 risultava che il difensore di ufficio non accettava l'elezione di domicilio dell'imputato Shaban Hamad (alias come in atti) presso il proprio studio e che, pertanto, la notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari andava ritenuta inefficace e andava rinnovata mediante regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari. Tale provvedimento non è impugnabile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. E ciò alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez.
U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590). Il ricorso, con cui ci si duole della violazione degli artt. 161 e 162 cod. proc. pen. e dell'abnormità del provvedimento impugnato che ha determinato un'illegittima regressione del procedimento e la stasi del medesimo, deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 giug