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Ordinanza — n. 31250/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31250/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31250/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIONI SALVATORE nato a GENOVA il 16/12/1960 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAti a teravvtscr—aite-par-t-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; il Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, Salvatore Occhioni, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova, dalla Corte di appello di Genova la pena concordata tra le parti in sede di appello di anni tre, giorni ventisei di reclusione ed euro 11.333 di multa, per favoreggiamento in concorso di immigrazione clandestina e due delitti in concorso ex art. 497 bis cod. pen., è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 497 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599, comma 4 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31250/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

Parole chiave

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immigrazione clandestina verosimiglianza dei motivi d'asilo frode alla legge sugli stranieri visti, asilo, immigrazione, ecc aiuto all'evasione di detenuti assoggettamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, Salvatore Occhioni, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.u.p.
art. 497 bis cod. pen
del Tribunale di Genova, dalla Corte di appello di Genova la pena concordata tra le parti in sede di appello di anni tre, giorni ventisei di reclusione ed euro 11.333 di multa, per favoreggiamento in concorso di immigrazione clandestina e due delitti in concorso ex art. 497 bis cod. pen., è inammissibile.
art. 129 cod. proc. pen
Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso, la mancata motivazione in relazione alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen
Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIONI SALVATORE nato a GENOVA il 16/12/1960 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAti a teravvtscr—aite-par-t-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; il Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, Salvatore Occhioni, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova, dalla Corte di appello di Genova la pena concordata tra le parti in sede di appello di anni tre, giorni ventisei di reclusione ed euro 11.333 di multa, per favoreggiamento in concorso di immigrazione clandestina e due delitti in concorso ex art. 497 bis cod. pen., è inammissibile.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Nel caso in esame Occhioni ed il P.G. hanno concordato l'accoglimento del motivo concernente la riduzione della pena, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso, la mancata motivazione in relazione alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché non solo a tale profilo si è rinunciato col concordato, ma perché comunque sullo stesso la Corte motiva rilevando che «il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sulle indagini effettuate dalla P.G. e, in particolare, sulle intercettazioni telefoniche operate, sugli accertamenti svolti, sulla documentazione acquisita nonché sull'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato per i fatti ascrittigli»; e che, una volta verificata la congruità della pena concordata da parte del giudice di appello, come è avvenuto nel caso in esame - in cui si è tenuto conto, da un lato, del comportamento collaborativo e del ruolo nei fatti dell'imputato e, dall'altro, della natura e gravità dei fatti in contestazione - la stessa non può essere rimessa in discussione.

Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro