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Ordinanza — n. 31168/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31168/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31168/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maurizio De Santis ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, perché reiterativa di altra già respinta, la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale. La rilevata preclusione al rinnovato esame dell'istanza non sussisterebbe, ad avviso del ricorrente, essendo intervenuto un nuovo elemento di valutazione, rappresentato dalla decisione successivamente assunta, da altro giudice, in relazione alla posizione del correo Giovanni De Santis, che si sarebbe visto riconoscere la continuazione, in sede esecutiva, in ordine ai medesimi reati.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo pacifica giurisprudenza (tra le molte, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841-01; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406-01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533-01), il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto di bis in idem, vale anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi; la preclusione viceversa non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente infrazioni uniche e continuate rinnovo dell'autorizzazione revisione della sentenza penale individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS MAURIZIO nato a PALERMO il 12/08/1965 avverso l'ordinanza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Maurizio De Santis ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, perché reiterativa di altra già respinta, la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale. La rilevata preclusione al rinnovato esame dell'istanza non sussisterebbe, ad avviso del ricorrente, essendo intervenuto un nuovo elemento di valutazione, rappresentato dalla decisione successivamente assunta, da altro giudice, in relazione alla posizione del correo Giovanni De Santis, che si sarebbe visto riconoscere la continuazione, in sede esecutiva, in ordine ai medesimi reati.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

4. Secondo pacifica giurisprudenza (tra le molte, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841-01; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406-01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533-01), il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto di bis in idem, vale anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi; la preclusione viceversa non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione.

Deve tuttavia trattarsi di elementi nuovi, direttamente incidenti sulla posizione individuale del soggetto istante. Non rappresentano elemento nuovo, pertanto, in tema di riconoscimento della continuazione in executivis tra più reati, le decisioni sopravvenute riguardanti altri concorrenti. L'identità di disegno criminoso è accertata infatti, in tutta evidenza, sulla base di ragioni inerenti la sfera psichica del singolo autore delle diverse condotte; ragioni strettamente inerenti la sua sfera ideativa e cognitiva, non estensibili agli altri partecipi, per ciascuno dei quali si impone un autonomo e distinto accertamento.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc co Centofanti Enrico G