Ordinanza — n. 31167/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio nei limiti del punto devoluto, rideterminava la durata dèlle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co ., legge fall., inflitte a Giulio Bagatti in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, nella misura di cinque anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 216, ult. co ., legge fall., inflitte a Giulio Bagatti in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, nella misura di cinque anni.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGATTI GIULIO nato a MILANO il 29/05/1958 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio nei limiti del punto devoluto, rideterminava la durata dèlle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co ., legge fall., inflitte a Giulio Bagatti in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, nella misura di cinque anni.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre nuovamente per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al punto deciso. Il giudice di rinvio, a suo avviso, avrebbe potuto anche non ulteriormente irrogare le pene accessorie e avrebbe comunque dovuto dare più compiuta ragione della loro entità.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il ricorso è generico è` puramente dilatorio. Le pene accessorie, di cui all'art. 216, ult. co ., cod. pen., seguono per legge la condanna per bancarotta fraudolenta e il giudice di rinvio aveva il solo compito di riparametrarne la durata, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che aveva fatto venir meno, ex tunc, la previsione della loro misura fissa decennale. Tale compito è stato assolto in modo impeccabile, avendo la Corte territoriale dato ampia giustificazione della quantificazione operata (non necessariamente rapportata alla durata della pena principale: Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01), spendendo argomenti con i quali il ricorrente omette ogni reale confronto.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 dei 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidènte France co Centofanti Enr