Ordinanza — n. 31165/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZoran Ahmetovic ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale, in quanto il giudice a quo avrebbe disattesotmancato di rilevare gli esistenti indici, identificativi dell'unicità di disegno criminoso, riferibili quanto meno a due consecutive condotte di furto, -isalen11 a! 1996, contigue dai iato spaziale e cronologico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31165/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale, in quanto il giudice a quo avrebbe disattesotmancato di rilevare gli esistenti indici, identificativi dell'unicità di disegno criminoso, riferibili quanto meno a due consecutive condotte di furto, -isalen11 a! 1996, contigue dai iato spaziale e cronologico.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ZORAN nato a MOSTAR( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 05/06/1972 avverso l'ordinanza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zoran Ahmetovic ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale, in quanto il giudice a quo avrebbe disattesotmancato di rilevare gli esistenti indici, identificativi dell'unicità di disegno criminoso, riferibili quanto meno a due consecutive condotte di furto, -isalen11 a! 1996, contigue dai iato spaziale e cronologico.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. peri.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente .n fondato, 4. Secondo quanto questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017. Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi 4.:ossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi' siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).
Da quest'ultima non si può infatti Qrescindere, giacché la rado della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicita delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è (imesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da 'una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, P.v. 187740-01).
5. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, gli elementi decisivi per escludere la continuazione, ossia l'estemporaneità dell'agire criminoso (rilievo valevole rispetto a tutti i fatti incriminati e sanzionati), in relazione alle diverse modalità di estrinsecazione delle condotte, al diverso grado di offensività e alla loro reiterazione, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente ndefinito,inappuntabilmente incompatibile con un'unica, antecedente, 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11'05/2021 Il Consi liere estensore Il Presidente Fra ncQ1rltofanti