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Ordinanza — n. 31162/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to res judicata on the main conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31162/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the criminal liability of the defendant was already established by final judgment. The defendant attempted to challenge the accessory penalties by arguing he did not commit the fraud, but the core conviction remained legally binding. The court rejected this generic and dilatory request, ruling that the new appeal violated the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.; A new appeal challenging only accessory penalties after the main conviction has become final is inadmissible as it violates the principle of res judicata.

Parole chiave

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res judicata accessory penalties criminal appeal inadmissible appeal fraudulent bankruptcy pena pecuniaria non riscuotibile reiterazione di reati penali ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICI PIERLUIGI nato a NOVARA il 06/06/1968 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio nei limiti del punto devoluto, rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co., legge fall., inflitte a Pierluigi Federici in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, nella misura di quattro anni.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre nuovamente per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di unico motivo con cui censura la sua mancata assoluzione per non aver commesso il fatto.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è ormai in cosa giudicata, posto che questa Corte, nella sentenza pronunciata il 17 dicembre 2019, ha già dichiarato inammissibile, nella relativa parte, l'originario ricorso proposto dall'imputato. L'odierno nuovo ricorso, generico e puramente dilatorio, è dunque palesemente inammissibile.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una, somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc o Cent