Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31161/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for violation of law regarding special surveillance obligations and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31161/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible after reviewing two grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to consider the minor nature of the violation and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that intentional breaches of special surveillance residence obligations constitute crimes and that mitigating factors were already properly applied at the first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011: Violations of special surveillance residence obligations constitute crimes regardless of the minor spatial deviation, and generic mitigating circumstances must be granted if factually present and not already considered.

Parole chiave

Generato dall'IA
special surveillance obligations residence prohibition violation generic mitigating circumstances cassation inadmissibility criminal procedure appeal restrizione di libertà aiuto all'evasione di detenuti contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Foggia, che aveva riconosciutò Luciano Ariostini colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011
prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs.
Art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956
Quanto all'inquadramento giuridico della condotta, vale il principio - del pari fedelmente trasposto dal giudice a quo nella sua decisione - per cui l'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, nel testo modificato dalla legge n.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni
272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv.
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono
264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv.
Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, Laurendino
il mero arresto (tra le molte, Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, Laurendino, Rv, 235899-01).
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIOSTINI LUCIANO nato a FOGGIA il 14/05/1961 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Foggia, che aveva riconosciutò Luciano Ariostini colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere egli violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi trattenuto fuori dell'abitazione in orario non consentito.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il giudice a quo, pedissequamente riproducendo le argomentazioni della decisione di primo grado, non avrebbe considerato la modesta entità della trasgressione (momentaneo e spazialmente modesto allontanamento da casa), idoneo al più ad integrare la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 75, d.lgs. n. 159 cit. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, non essendo contestato che l'imputato sia volutamente uscito dall'abitazione, portando fuori il proprio cane di compagnia, senza dunque alcuna scriminante necessità. Quanto all'inquadramento giuridico della condotta, vale il principio - del pari fedelmente trasposto dal giudice a quo nella sua decisione - per cui l'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, nel testo modificato dalla legge n. 155 del 2005, di conversione in legge del d.l. n. 144 del 2005, e oggi trasfuso nell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, punisce come delitto qualsiasi inosservanza che riguardi obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno», e che tale riferimento (tanto agli «obblighi» quanto alle •prescrizioni», inerenti a questa specifica misura) rende manifesta la volontà del legislatore di sottoporre ad un trattamento sanzionatorio più rigoroso tutte te infrazioni commesse da colui al quale sia stata imposta (come all'odierno ricorrente) la misura di prevenzione più grave, e che quindi è stato ritenuto portatore di una maggiore pericolosità, rispetto a chi venga sottoposto alla mera sorveglianza speciale, le cui violazioni (esse sole, ai sensi della normativa modificata sin dal 2095) sono, di contro, sanzionate con . il mero arresto (tra le molte, Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, Laurendino, Rv, 235899-01).

5. Il secondo motivo è privo di qualunque consistenza, risultando le attenuanti generiche già concesse (e addirittura in regime di prevalenza) sin dal primo grado.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel suo complesso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) — di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F