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Ordinanza — n. 31160/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31160/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava l'anteriore decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto Antonio Casamonica colpevole della contravvenzione all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, per avere egli portato fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo, uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31160/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, per avere egli portato fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo, uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi oggetto pericoloso risarcimento per atto illecito reato di poca entità lavoro accessorio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA ANTONIO nato a FIRENZE il 14/01/1960 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava l'anteriore decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto Antonio Casamonica colpevole della contravvenzione all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, per avere egli portato fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo, uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale. L'arma impropria, di cui l'imputato venne trovato in possesso (un coltello, di lama inferiore a dieci centimetri), sarebbe strettamente funzionale all'esercizio della sua attività lavorativa di rigattiere, sussistendo così il giustificato motivo tale da escludere l'elemento oggettivo del reato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131.bis cod. pen.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e meramente reiterativo. Esso, in entrambi i motivi in cui si struttura, pedissequamente riproduce argomentazioni già attentamente vagliate, e motivatamente disattese, dal provvedimento impugnato, che, da un lato, ha ragionevolmente escluso, in relazione alle circostanze del ritrovamento del coltello (riposto sotto il tappetino dell'autovettura e rinvenuto a seguito del coinvolgimento dell'imputato in una lite), il preteso nesso di strumentalità tra il porto dell'arma e l'attività lavorativa, saltuariamente esercitata, di commercio su strada di materiale ferroso; e, sotto altro aspetto, ha messo in evidenza l'abitualità del comportamento, essendo Casamonica gravato da precedente penale per reati della stessa indole.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel suo complesso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc co Centofanti Enrico Giuseppe