Cassation appeal dismissed; recidiva negates generic mitigation for prescription term calculation purposes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the prescription period had not expired by January 2020. The defendant argued that generic mitigating circumstances should have been considered separately from recidiva to shorten the prescription term, but the court held that recidiva must be applied first and effectively nullifies such mitigation. Consequently, the statutory maximum prescription period remained longer than the elapsed time, preserving the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 ss. cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; When recidiva is recognized, it must be applied to negate generic mitigating circumstances, thereby extending the prescription term and preventing the statute of limitations from expiring.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UVA BIAGINO nato a FOGGIA il 18/08/1975 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Foggia, che aveva riconosciuto Biagino Uva colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere egli violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi trattenenuto fuori dell'abitazione, il 28 gennaio 2006, in orario non consentito.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di unico motivo in cui si deduce violazione degli artt. 157 ss. cod. pen. Il ricorrente sostiene che, al 30 gennaio 2020, data della pronuncia della sentenza impugnata, la prescrizione fosse già maturata, essendo allora già decorso, scomputati i periodi di sospensione (pari a tre anni, sei mesi e venti giorni), il termine massimo di sette anni e sei mesi dal fatto. Della recidiva, reiterata e infraquinquennale, non si sarebbe dovuto tenere conto, essendo state concesse le attenuanti generiche equivalenti; e, comunque, il termine massimo sarebbe decorso, ancorché maggiorato per effetto della recidiva.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 11 î lo rsoa s 4. Anzitutto occorre qui richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva medesima, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto una circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze di segno contrario ai sensi dell'art. 69 cod. pen., un altro effetto che le è proprio, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (tra le molte, Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601-01).
Ciò posto, la prescrizione non era decorsa alla data del 30 gennaio 2020. Per il reato contestato il termine ordinario è pari, tenuto conto della recidiva di cui sopra, a otto anni e quattro mesi, e il termine massimo è conseguentemente pari a tredici anni, dieci mesi e venti giorni; termini che (calcolati, rispettivamente, dalla sentenza di primo grado e dal fatto) non erano decorsi al momento della pronuncia della sentenza impugnata, tenuto altresì conto, quanto al termine massimo, della sospensione del tempo della prescrizione per il periodo (tre anni, sei mesi e venti giorni) in ricorso stesso individuato.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel suo complesso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France o Cento