Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31158/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic dissent without addressing specific judicial reasoning flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31158/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to substantively challenge the lower court's reasoning. The appellant argued that the judge omitted key indicators of a unified criminal plan, but the appeal consisted only of general disagreement. The court rejected this as a generic dissent lacking real criticism of the specific judicial logic regarding the timing and location of the offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 591, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely expresses a generic dissent without identifying specific flaws in the lower court's reasoning or addressing the actual critical points of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic dissent rejection unified criminal plan separate judgments procedural law Italy riapertura dell'istruttoria pericolo di reiterazione sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in -elazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in -elazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ALESSIO nato a ROMA il 17/07/1977 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; RITFNuTO SN FATTO t

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessio Martinelli ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in -elazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto ii giudice a quo, a cospetto di i eti tutti della stessa indole, avrebbe indebitamente omesso di rilevare i chiari indici identificativi della loro unitaria programmazione.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, c rri ma 3, cod. pro: . p e .

3. Il ricorso è inammissibile perché esso -- a fronte di provvedimento specificamente motivato, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, sul riscontro di indici incompatibili con la prospettata unicità di disegno criminoso, tra quali spicca la rilevata estemporaneita delle singole condotte, perpetrate in luoghi e tempi assai distanti tra loro -- si esaurisce in scarne proposizioni, che, senza cogliere reali criticità del ragionamento giudiziale, si limitano ad esprimere un generico dissenso.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e- per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 ) Il Consigliere estensore Il Presidente DEPC):::: TATA IN CANCLLLERIA Franc co Centofanti Enri