Ordinanza — n. 31157/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGaetano Castellano ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli, in .'unzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, 'ntesa alla rideterminazione della pena a lui inflitta dal medesimo Giudice, per reato rientrante nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen, con sentenza 10 maggio 2019, irrevocabile dal 9 settembre 2020, previa esclusione della recidiva ivi ritenuta, di applicazione non più obbligatoria a seguito della decisione della Corte costituzi,..male n. 125 del 2015. ricorrente, denunciando violaz;one di legge e vizio di motivazione, rileva che a decisione costituzionale, applicabile anche ai casi già definiti con sentenza aassata in giudicato, aveva ripristinato la natura sempre facoltativa della recidiva, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva esimersi dal compito di verificare, di volta in volta, se la reiterazione del reato, tenuto conto delle circostanze concrete della vicenda processuale, apparisse in effetti sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente, come nella specie -a suo avviso- da escludere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31157/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO GAETANO nato a NAPOLI 11 15/07/1968 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gaetano Castellano ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli, in .'unzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, 'ntesa alla rideterminazione della pena a lui inflitta dal medesimo Giudice, per reato rientrante nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen, con sentenza 10 maggio 2019, irrevocabile dal 9 settembre 2020, previa esclusione della recidiva ivi ritenuta, di applicazione non più obbligatoria a seguito della decisione della Corte costituzi,..male n. 125 del 2015. ricorrente, denunciando violaz;one di legge e vizio di motivazione, rileva che a decisione costituzionale, applicabile anche ai casi già definiti con sentenza aassata in giudicato, aveva ripristinato la natura sempre facoltativa della recidiva, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva esimersi dal compito di verificare, di volta in volta, se la reiterazione del reato, tenuto conto delle circostanze concrete della vicenda processuale, apparisse in effetti sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente, come nella specie -a suo avviso- da escludere.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché esso non è correlato alle logiche e oregnanti osservazioni dell'ordinanza impugnata, la quale ha constatato che, nel drocesso de quo, il riconoscimento della recidiva non avvenne in via automatica - sicché la menzionala decisione costituzionale risulta ininfluente - ma fu oggetto di specifico vaglio in ordini agli indici indicativi della riprovevolezza della condotta e della maggiore pericolosità del suo autore, in quanto sul tema era stato svolto uno specifico motivo di appello, puntualmente esaminato e disatteso.
4. Alla declaratoria d'inammissibilita segue la condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali e -- per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 180 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 3mmende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Pr