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Ordinanza — n. 31156/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31156/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's refusal to recognize the continuity of separate crimes was not arbitrary. The appellant argued that uniformity in theft charges and temporal proximity proved a single criminal plan, but the court emphasized that such factors alone are insufficient without proof of premeditation. The decision upheld the lower court's finding of sporadic criminal acts lacking a unified intent, ruling that the judge's reasoning was logical and factually sound.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity requires a rigorous verification of premeditation at the time of the first offense, where homogeneity and temporal proximity alone cannot establish a single underlying deliberation without evidence of a unified criminal design.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal design premeditation requirement judicial execution Cassation appeal criminalità persistente infrazioni uniche e continuate attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Lamin Danso ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Lamin Danso ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANSO LAMIN nato il 01/01/1994 avverso l'ordinanza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lamin Danso ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice e Pee avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, lopiosamente richiamata, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno cri mi n oso .

Quest'ultimo sarebbe, infatti, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità dei titoli di reato (l'istanza dovendo intendersi precipuamente riferita alle condotte di furto), la vic:inanza temporale delle violazioni, le modalità esecutive (riscontrabili ancorché solo per il primo furto fosse stata riconosciuta l'aggravante della destrezza), 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso, è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3, Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente lnfondato.

4. Secondo quanto queste Cort,... ha di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv, 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violaz,oni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, quali, seppure indicativi di una determinata scelta délinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché 7ichiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di !egittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).

5. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli 3nzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto. oviclenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, gli elementi decisivi per escludere la continuazione, ossia l'estemporaneità dell'agire criminoso, in relazione alle diverse modalità di estrinsecazione delle condotte, al diverso grado di offensività e alla loro reale distanza temporale, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché tempoi .almen',:e indefinito, inappuntabilmente incompatibile con un'unica, antecedente. risoluzione.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in -curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Con5ios.re estensore Il Pres