Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove continuity between mafia association and other crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court correctly refused to recognize a continuity link between the mafia association charge and other crimes. The appellant failed to provide specific allegations proving these crimes were planned at the time of joining the organization or at the start of the association. Consequently, the Court upheld the rejection of the request for continued prosecution and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crimes cannot be established between an associative offense and other acts unless those acts were programmed at the time of the association's formation or the offender's entry, requiring precise allegations by the convicted party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO MASSIMO nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/03/1978 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Massimo D'Agostino ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua 'istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla negata unicità di disegno criminoso tra il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e i reati di furto in istanza menzionati, nonostante questi ultimi, commessi in costanza di affiliazione, fossero 'nquadrabili nella strategia delittuosa del sodalizio; e con riferimento alla negata unicità di disegno criminoso tra il delitto di evasione e quello di detenzione di arma comune da sparo, accertato allorché non era ancora cessata la permanenza del primo reato.
2. in esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso appare manifestamente infondato e deve essere pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. L'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura nella sua prima parte, dovendo comunque trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il nesso della continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati :scopo che, quand'anche rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e finalizzati al rafforzamento del medesimo, non siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa, o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01;
Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-'01). L'anticipata programmazione dei furti era la circostanza che avrebbe dovuto Formare oggetto di puntuale allegazione da parte del condannato (per il relativo onere, in capo a lui, v. da ultimo Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451-01), come non accaduto. 3.2 L'ordinanza impugnata è ineccepibile anche nel suo sviluppo argomentativo ulteriore, essendo evidente che l'accertamento dell'identità di disegno criminoso tra più reati, di cui uno antecedentemente commesso (nella specie l'evasione), debba essere riferito al momento dell'ideazione e deliberazione di quest'ultimo, a nulla rilevando che questo abbia avuto una reiterazione in più episodi (Sez. 1, n. 13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931-01) o abbia natura di reato permanente.
La programmazione della detenzione dell'arma, già al tempo in cui la condotta di evasione ebbe inizio, era la circostanza che avrebbe dovuto formare oggetto di puntuale allegazione da parte del condannato, come di nuovo non accaduto.
4. Alla declaratoria chnammissibilità del ricorso segue la condanna del 71corrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 il Consigliere estensore il Presidente France cc.) Centofanti Enrico