Italian Supreme Court dismisses appeal denying criminal continuation due to lack of pre-existing criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court correctly refused to recognize criminal continuation. The appellant argued that separate crimes were part of a single criminal design despite the absence of the specific aggravating circumstance at the time of association formation. The court ruled that a criminal nexus requires prior planning at the association's inception, which the appellant failed to demonstrate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The principle of criminal continuation does not apply when the specific crimes were not programmed at the time of the association's formation or the offender's entry into it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATORRE MICHELE nato a BARI il 25/11/1986 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; \\K
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Michele Latorre ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento .della continuazione, ai sensi delVart. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo, illustrato da successiva memoria, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla negata unicità di disegno criminoso tra il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e i reati ulteriori in istanza menzionati, nonostante questi ultimi, come allegato, •,'ossero inquadrabili nella strategia delittuosa del sodalizio, spettando semmai al giudice dimostrare l'eventuale erroneità dell'assunto e non valendo, a smentirlo, la circostanza dell'avvenuta esclusione, in cognizione, dell'aggravante di cui all'art. 7 di. n. 152 del 1991, conv, dalla legge n. 203 del 1991.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso appare manifestamente infondato e deve essere pertanto dichiarato inammissibile. L'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati da essa considerati, dovendo lomunque trovare applicazione, nella specie, il principio di diritto secondo cui il ,-elativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati scopo che, quand'anche rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e finalizzati al rafforzamento del medesimo, non siano stati programmai, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa, o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01;
Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep, 2018, Giglia, Rv. 271984-01). L'anticipata programmazione era la circostanza che avrebbe dovuto formare ,Dggetto di puntuale allegazione da parte del condannato (per il relativo onere, in capo a lui, v. da ultimo Sez 3, n, 17738 dei 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 -01), come non accaduto. Il diniego di riconoscimento della continuazione appare ineccepibile sulla base di tale assorbente rilievo.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France co CentofarC