Ordinanza — n. 31152/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKamel Otay ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso i'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha confermato la sua espulsione dal territorio dello Stato, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione a norma dell'art. 16 T.U. imm., commi 5 ss. Nell'unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, e vizio della motivazione, per avere il giudice a quo Omesso di esaminare le doglianze formulate nell'atto di opposizione - che, in tesi, metteva in luce l'assenza ,Ji pericolosità sociale e l'esistenza di legami affettivi con soggetti regolarmente 7.esidenti in Italia -- e per essersi il medesimo giudice mostrato insensibile alle esigenze di reinserimento sociale del condannato e alla tutela del suo equilibrio psico-fisico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché esso - a fronte di provvedimento specificamente motivato, quanto al mancato rilievo di cause ostative all'espulsione, ai sensi dell'art. 19 T.U. imm. - si esaurisce in scarne e generiche proposizioni, che solo assertivamente riaffermano la pretesa violazione del diritto dell'interessato alla salute e al rispetto della sua vita privata e familiare, e nel resto introducono questioni, quali quella inerente la •pericolosità sociale, del :utto eccentriche rispetto all'oggetto della decisione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTAY KAMEL nato il 10/08/1990 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Kamel Otay ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso i'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha confermato la sua espulsione dal territorio dello Stato, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione a norma dell'art. 16 T.U. imm., commi 5 ss. Nell'unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, e vizio della motivazione, per avere il giudice a quo Omesso di esaminare le doglianze formulate nell'atto di opposizione - che, in tesi, metteva in luce l'assenza ,Ji pericolosità sociale e l'esistenza di legami affettivi con soggetti regolarmente 7.esidenti in Italia -- e per essersi il medesimo giudice mostrato insensibile alle esigenze di reinserimento sociale del condannato e alla tutela del suo equilibrio psico-fisico.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a ,3uesta Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché esso - a fronte di provvedimento specificamente motivato, quanto al mancato rilievo di cause ostative all'espulsione, ai sensi dell'art. 19 T.U. imm. - si esaurisce in scarne e generiche proposizioni, che solo assertivamente riaffermano la pretesa violazione del diritto dell'interessato alla salute e al rispetto della sua vita privata e familiare, e nel resto introducono questioni, quali quella inerente la •pericolosità sociale, del :utto eccentriche rispetto all'oggetto della decisione.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condannò del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della lassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d colo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 CPC)51 TATA Il Consigliere estensore Il Presidente (1,\C P. _ ER! A Franc co Ce