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Ordinanza — n. 31151/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical correlation between arguments and the court's substantive evaluation of the inmate's conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31151/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments failed to logically correlate with the substantive evaluation of the inmate's behavior. The lower court had assessed the inmate's aggressive conduct and lack of genuine rehabilitation, rather than merely noting the formal disciplinary sanction. Consequently, the appeal was rejected as it did not address the core reasoning regarding the inmate's failure to align with social models of life.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not adequately correlate with the logical and pondered evaluation of the contested order, requiring the challenger to address the substantive reasoning rather than formal defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal logical correlation substantive evaluation disciplinary sanction rehabilitation assessment Cassation procedure procedural defect revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 23536 del 15/09/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOZZA MORENO nato a NAPOLI il 09/07/1985 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Moreno Cocozza ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia e sulla base di due motivi, avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha confermato il diniego della liberazione anticipata per il semestre di pena espiata compreso tra il febbraio e l'agosto 2019. Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice a quo disatteso il principio secondo cui una singola infrazione disciplinare non può rappresentare base unica di valutazione del percorso rieducativo compiuto nel semestre e non può porre nel nulla i favorevoli risultati comunque conseguiti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione a tale ultimo proposito.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non adeguatamente correlato, in alcuno dei suoi motivi, alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che non si è fermata al rilievo formale dell'inflizione della sanzione disciplinare (quella di maggior rigore, l'esclusione dalle attività comuni), ma ha valutato la condotta che ne era all'origine (diverbio acceso con altro detenuto, tentativo di passaggio alle vie di fatto, scomposta reazione alla notizia della conseguente necessità di diversa allocazione in istituto), ineccepibilmente escludendo, sulla base di essa, l'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione svolta nel semestre, la quale presuppone Sez. 1, n. 23536 del 15/09/2020, V., P.v. 279745-01) l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati, ossia una condotta specularmente contraria a quella osservata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consf. ere estensore . Il Presidente Fran co Centofanti En