Ordinanza — n. 31150/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava l'anteriore decisione del G.u.p. del Tribunale di Agrigento, adottata all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui essa aveva riconosciuto Ignazio Umberto Blandina colpevole di plurime contravvenzioni all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere egli violato, in ripetute circostanze, gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattenendosi fuori dell'abitazione in orario non consentito. La Corte rideterminava la pena inflitta in quella di quattro mesi e quindici giorni di arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31150/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Agrigento, adottata all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui essa aveva riconosciuto Ignazio Umberto Blandina colpevole di plurime contravvenzioni all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere egli violato, in ripetute circostanze, gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattenendosi fuori dell'abitazione in orario non consentito. La Corte rideterminava la pena inflitta in quella di quattro mesi e quindici giorni di arresto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANDINA IGNAZIO UMBERTO nato a LAMPEDUSA E LINOSA il 22/04/1961 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava l'anteriore decisione del G.u.p. del Tribunale di Agrigento, adottata all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui essa aveva riconosciuto Ignazio Umberto Blandina colpevole di plurime contravvenzioni all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere egli violato, in ripetute circostanze, gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattenendosi fuori dell'abitazione in orario non consentito. La Corte rideterminava la pena inflitta in quella di quattro mesi e quindici giorni di arresto.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sotto il profilo del mancato apprezzamento della modesta entità delle trasgressioni, che avrebbe dovuto condurre all'applicazione 'della causa di non punibilità di cui all'art. 131-b1s cod. pe.n Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, coi-urna 3, cod. proc. peri.
4. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili, perché essi reiterano profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale e da essa disattesi con argomentazioni immuni da vizi in punto di legittimità: Come già ineccepibilmente ritenuto dalla Corte anzidetta, infatti, l'abitualità del comportamento (pluripregiudicato specifico, e condannato in questa sede per cinque ulteriori trasgressioni) costituiva fattore all'evidenza ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.
Quanto alle attenuanti generiche, basti rilevare che, in tema, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli 2.1ementi, tra quelii indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, P.v. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Pv. 259899-01). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la pretestucisdà della condotta) che soggettiva (la capacità a delinquere, riflessa dalla reiterazione dell'illecito), non illogicamente valutati.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel suo Complesso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che sì stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cP euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presi