Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31148/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; continuity of crime not established for unprogrammed acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31148/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to prove the necessary legal connection between the association crime and specific acts. The appellant argued that all criminal facts belonged to the same mafia-style association, but the court found no evidence that these acts were programmed at the time of the association's formation. Consequently, the principle of continuity of crime was not met, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crime is not established between an association crime and specific acts that, even if part of the criminal group's activities, were not programmed at the time of the association's constitution or the offender's entry.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crime mafia-style association programmed acts cassation appeal inadmissibility criminal organization procedural law appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, di reiezione parziale dell'istanza di riconoscimento della continuazione (ex art. 671 cod. proc. pen.) in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, di reiezione parziale dell'istanza di riconoscimento della continuazione (ex art. 671 cod. proc. pen.) in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINA GIOVANNI nato a COPERTINO il 22/08/1996 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Savina ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, adottata dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, di reiezione parziale dell'istanza di riconoscimento della continuazione (ex art. 671 cod. proc. pen.) in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, facendo rilevare che anche i fatti di reato, per i quali l'identità di disegno criminoso è stata esclusa, pertengono all'operatività della medesima associazione per delinquere di stampo mafioso e furono consumati per finalità di controllo del territorio e di prestigio criminale.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod, proc. pen.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato, perché esso oblitera il principio di diritto, secondo cui il nesso di continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa, o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984); circostanza in alcun modo dedotta nel ricorso stesso.

4. Alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 , D E: p o Il Consigliere estensore Il Presidente IN CAN A TA ERLA, Franc o Cent