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Ordinanza — n. 31147/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical correlation with the lower court's reasoned decision on probation extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31147/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to adequately correlate with the logical reasoning of the lower court's order. The appellant argued that the Tribunal of Surveillance lacked autonomy in assessing the persistence of mafia links and behavioral data, but the Court found the lower court had sufficiently verified the risk of social danger based on available evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be logically correlated to the lower court's decision; if the lower court has duly verified the factual prerequisites for extending a differentiated detention regime, the appeal is inadmissible for lack of correlation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of logical correlation probation extension review mafia links assessment social danger evaluation mantenimento della carcerazione di sicurezza criminalità persistente regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 94 del 2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
94 del 2009, al tribunale di sorveglianza il sede di proroga del regime di detenzione differenziato (v., al riguardo, Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO SALVATORE nato a PALERMO il 28/02/1955 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Biondo ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il suo reclamo in materia di proroga del trattamento penitenziario differenziato, di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico all'impianto argomentativo del decreto ministeriale impugnato, senza operare un'autonoma ricognizione dei presupposti applicativi del regime detentivo speciale. A tal fine non sarebbero sufficienti i rilievi concernenti la persistente operatività dell'associazione mafiosa nota come "Cosa Nostra", né la mera constatazione della gravità dei delitti commessi. Occorrerebbe verificare, nell'attualità, la persistenza dei collegamenti, e in ciò la valutazione giudiziale sarebbe carente. L'ordinanza impugnata avrebbe, inoltre, pretermesso l'esame dei dati di regolarità comportamentale emergenti dall'osservazione penitenziaria.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

3. E' pervenuta tempestiva memoria difensiva illustrativa.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza il sede di proroga del regime di detenzione differenziato (v., al riguardo, Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Né è richiesto che tali collegamenti emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. • 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consi " e estensore Il Presidente Franceco Centofanti Enrico Gius