Ordinanza — n. 31146/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta in primo grado ad Aless;í3 Bello in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. (capo C12 dell'imputazione), alla Co vr, luce della cornice edittale ridisegnata dalla sentenzafroTtitiuzionale n. 40 del 2019, infliggendo quattro anni e quattro mesi di reclusione e 30.000 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31146/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, T.U. stup. (capo C12 dell'imputazione), alla Co vr, luce della cornice edittale ridisegnata dalla sentenzafroTtitiuzionale n. 40 del 2019, infliggendo quattro anni e quattro mesi di reclusione e 30.000 euro di multa.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO ALESSIO nato a ROMA il 18/05/1990 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta in primo grado ad Aless;í3 Bello in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. stup. (capo C12 dell'imputazione), alla Co vr, luce della cornice edittale ridisegnata dalla sentenzafroTtitiuzionale n. 40 del 2019, infliggendo quattro anni e quattro mesi di reclusione e 30.000 euro di multa.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di unico motivo, in cui si duole della carenza di motivazione relativa alla quantificazione della pena cosi operata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, 4. Il ricorso è inammissibile, perché di puro merito e genericamente confutativo. Esso inoltre oblitera il principio secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754-01), Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). La sentenza impugnata, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art.133 cod. pen., quali le modalità della condotta e la sua gravità, apprezzate in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente, nonché l'elevato numero di precedenti penali specifici, palesemente adempie l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico; né essa ha trascurato di considerare la giovane età dell'imputato, valsa di per sé la concessione delle attenuanti generiche.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cosi_ n. 186 del 2000) - di una somma in 'avore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Presidente Il Consigliere estensore En