Ordinanza — n. 31145/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABiagio Ianuario ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato sulla sua istanza di ridefinizione dei termini del giudicato, in relazione alia condanna inflittagli dalla medesima Corte in data 18 maggio 2018. In tale sentenza Ianuario era stato riconosciuto colpevole del delitto di ;partecipazione associativa di cui al capo Q), per essersi affiliato al clan dei Casalesi, fazione Zagaria, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016, e del delitto di estorsione in concorso di cui al capo D), per avere costretto, quale emissario del clan, tale Bruno Bortone a consegnare ripetutamente somme di denaro, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31145/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Bortone aveva chiesto al giudice dell'esecuzione, in relazione al capo D), e al fine di vedersi computare periodi presofferti di detenzione, ai sensi dell'art. 657, commi 1 e 4, cod. proc. pen., di individuare le distinte condotte in continuazione, le rispettive date di consumazione e le pene a ciascuna riferibili. Il giudice adito ha respinto l'istanza, ritenendo, in sintonia con l'accertamento ormai coperto da giudicato, l'unitarietà del reato di estorsione oggetto del predetto capo.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANUARIO BIAGIO nato a CAPUA il 07/10/1977 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Biagio Ianuario ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha pronunciato sulla sua istanza di ridefinizione dei termini del giudicato, in relazione alia condanna inflittagli dalla medesima Corte in data 18 maggio 2018. In tale sentenza Ianuario era stato riconosciuto colpevole del delitto di ;partecipazione associativa di cui al capo Q), per essersi affiliato al clan dei Casalesi, fazione Zagaria, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016, e del delitto di estorsione in concorso di cui al capo D), per avere costretto, quale emissario del clan, tale Bruno Bortone a consegnare ripetutamente somme di denaro, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013.
Bortone aveva chiesto al giudice dell'esecuzione, in relazione al capo D), e al fine di vedersi computare periodi presofferti di detenzione, ai sensi dell'art. 657, commi 1 e 4, cod. proc. pen., di individuare le distinte condotte in continuazione, le rispettive date di consumazione e le pene a ciascuna riferibili. Il giudice adito ha respinto l'istanza, ritenendo, in sintonia con l'accertamento ormai coperto da giudicato, l'unitarietà del reato di estorsione oggetto del predetto capo.
2. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale. Essendo irrilevante il mancato riferimento, in imputazione, o in sentenza, all'art. 81 cpv. cod. pen., il giudice a quo avrebbe omesso di rilevare che le plurime dazioni (di importo pari a complessivi seimila euro l'anno, suddivisi in tre tranches da duemila) riflettevano autonome e distinte condotte minatorie, corrispondenti a distinte causali (percentuali relative all'aggiudicazione di appalti, overo contributi al mantenimento delle famiglie dei detenuti) ; sicché si sarebbe in presenza di fatti di reato differenti, unificati dalla comune anticipata ideazione e volizione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata muove dall'esatto principio di diritto, secondo cui, rispetto al delitto di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, solo quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un reato unico, a consumazione prolungata allorché i molteplici atti di violenza o minaccia integrino segmenti diversi di una medesima azione (da ultimo, Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513-01).
La valutazione, al riguardo, implica un accertamento di fatto, non sindacabile da questa Corte se logicamente motivato, e di primaria competenza del giudice della cognizione, spettando al giudice dell'esecuzione solo il potere-dovere di ,nterpretare il giudicato, e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando, attraverso l'esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a consentire la definizione di questioni poste in executivis (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267-01), mentre non sarebbe consentito al medesimo giudice di modificare il giudicato nei suoi connotati essenziali (Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Rv. 238380-01).
L'ordinanza impugnata ineccepibilmente osserva, dunque, che il giudice stesso di cognizione considerò in modo nequivoco il reato sub D) come unico fatto estorsivo, per le specifiche modalità in cui gli atti criminosi furono posti in essere, volti a piegare, per la loro persistenza nel tempo, la volontà della vittima, e il cui complessivo significato di disvalore è dato cogliere solo nel contesto di una ricostruzione unitaria, del resto chiaramente disvelata dall'assoluta regolarità dei pagamenti e dal loro importo fisso. Di qui la preclusione ad una rivisitazione in fase esecutiva della vicenda criminosa, in contrasto con quanto accertato e statuito nella sentenza divenuta irrevocabile.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consig e esten