Ordinanza — n. 31144/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANicola Autiero ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, facendo riferimento ad una serie di arresti giurisprudenziali di questa Corte e invocando, sulla loro base, l'annullamento della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31144/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, facendo riferimento ad una serie di arresti giurisprudenziali di questa Corte e invocando, sulla loro base, l'annullamento della decisione impugnata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO NICOLA nato a GRICIGNANO DI AVERSA il 27/10/1953 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nicola Autiero ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, facendo riferimento ad una serie di arresti giurisprudenziali di questa Corte e invocando, sulla loro base, l'annullamento della decisione impugnata.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché - incentrato su una mera astratta rassegna di massime tratte dalla giurisprudenza di legittimità - privo di ogni effettivo riferimento alle ragioni della decisione impugnata, con cui omette totalmente di confrontarsi.
4. Ad essa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France co Centofanti Enrico Giusep