Ordinanza — n. 31143/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ALESSIO nato a NAPOLI il 03/06/1990 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato parti udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è :nammissibile il ricorso per cassazione cori il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31143/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 53565 dei 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -- per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ALESSIO nato a NAPOLI il 03/06/1990 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato parti udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è :nammissibile il ricorso per cassazione cori il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01;
Sez. 4, n. 53565 dei 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -- per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1,3/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Fra nce C,ntofanti Enrico Giuseppe Sandrini DEP