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Ordinanza — n. 31142/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to partial withdrawal of appeal grounds creating res judicata on those points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31142/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant attempted to challenge criminal liability grounds that were explicitly waived during the appeal phase. Since the parties had agreed to accept the first-instance judgment on these specific points, a partial withdrawal of appeal motives renders those issues legally settled. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A partial withdrawal of appeal grounds results in the res judicata of the challenged points, rendering a subsequent cassation appeal challenging those same grounds inadmissible.

Parole chiave

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partial withdrawal of appeal res judicata effect inadmissible cassation appeal waiver of appeal grounds Article 610 c.p.p. condono delle spese procedurali rinuncia alle prestazioni d'assicurazione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il, passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra
271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv.
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANINO SIMEONE nato a NAPOLI il 27/06/1999 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIati-sr) udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e risulta proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, non oggetto dei motivi di appello di cui le parti avevano concordato l'accoglimento, rinunciando ai motivi ulteriori. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il, passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi e punti oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01;

Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258-01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448-01; Sez. 2,. n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese rocessuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consi e estensore Il Presidente France4o C ntofanti Enrico Giuseppe Sandrini t li E Pi