Ordinanza — n. 31141/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonio Bastone ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla negata unicità di disegno criminoso tra il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (condotta instaurata nel 2006 e perdurante al 2014), con i connessi reati fine, e il delitto di estorsione tentata, consumata nel dicembre 2010, in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che la seconda condotta si inseriva a pieno titolo nel panorama delittuoso dell'organizzazione criminale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31141/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTONE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/08/1979 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonio Bastone ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al -iconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla negata unicità di disegno criminoso tra il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (condotta instaurata nel 2006 e perdurante al 2014), con i connessi reati fine, e il delitto di estorsione tentata, consumata nel dicembre 2010, in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che la seconda condotta si inseriva a pieno titolo nel panorama delittuoso dell'organizzazione criminale.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso appare manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra un reato di natura patrimoniale, da un lato, e la condotta di partecipazione associativa dall'altro, dovendo comunque trovare applicazione, nella specie, il principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati scopo che, quand'anche rientranti nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e finalizzati al rafforzamento del medesimo, non siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa, o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430-01;
Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984-01). Ed è insuperabile, nel caso di specie, la constatazione che la scoperta, ad opera del clan dedito al narcotraffico, dell'autonomo traffico di cocaina, svolto dal soggetto vittima del tentativo di estorsione, tentativo da tale scoperta originato, sia avvenuta a ridosso della realizzazione di quest'ultimo, in epoca assai posteriore all'affiliazione al clan stesso dell'odierno ricorrente Tale constatazione, assorbente sopra ogni altro rilievo, importa la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.
4. Ad essa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Con liere estensore Il Presidente Fra co ntofanti Enrico Giuse