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Ordinanza — n. 31140/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined and rejected substantive arguments regarding surveillance obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31140/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued that his brief departure from residence for necessities did not constitute a crime and deserved generic mitigating circumstances, but the court found these points immuni from defects of legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 3, Ord. pen.; Art. 591, comma 1; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds of criticism already adequately examined and rejected by the territorial court without presenting new elements capable of altering the legal assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments surveillance obligations generic mitigating circumstances Cassa delle ammende altri reati infrazione privilegiata guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 3, Ord. pen.
L'allontanamento era durato assai meno delle dodici ore che, in caso di mancato rientro di un detenuto dal permesso concessogli, rappresentano la soglia di penale rilevanza della condotta, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, Ord.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 133, comma 2, cod. pen.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata appare, all'evidenza, congruamente motivata con il riferimento ad indici di capacità a delinquere, rilevanti ex art. 133, secondo comma, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLI ALDUINO nato a CORROPOLI il 15/03/1949 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava ranteriore decisione del Tribunale di Teramo, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Alduino Grilli colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - per avere egli violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, allontanandosi dal Comune di residenza - e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di !egge, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo del mancato apprezzamento della sostanziale noffensività della condotta, che avrebbe dovuto condurre alla propria assoluzione. Egli era fuoriuscito di pochi chilometri dal Comune di residenza, per approvvigionarsi di beni di prima necessità, e vi aveva fatto rientro subito dopo. L'allontanamento era durato assai meno delle dodici ore che, in caso di mancato rientro di un detenuto dal permesso concessogli, rappresentano la soglia di penale rilevanza della condotta, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, Ord. pen.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili, perché essi reiterano profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale e da essa disattesi con argomentazioni immuni da vizi in punto di legittimità. Come già ineccepibilmente ritenuto dalla Corte anzidetta, infatti, qualunque apprezzabile e consapevole violazione, da parte del sorvegliato speciale, degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di Sob- - a integra il reato in imputazione, e nella specie la condotta trasgressiva era stata anticipatamente programmata e non era frutto di improvvisa e impellente necessità.

L'art. 30, terzo comma, Ord. peri, è manifestamente inapplicabile nel caso di specie, perché il caso ivi regolato (mancato rientro in istituto del detenuto in oermesso e presupposti per l'integrazione, in tale frangente, del reato di evasione) non presenta alcuna similitudine con la fattispecie incriminatrice odierna, che per Parte sua non presenta, per quanto di rilievo in questa sede, lacune da colmare per via analogica. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata appare, all'evidenza, congruamente motivata con il riferimento ad indici di capacità a delinquere, rilevanti ex art. 133, secondo comma, cod. pen., rappresentati dai precedenti penali e giudiziari dell'imputato, cui non irragionevolmente è stato assegnato rilievo assorbente.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel suo complesso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consiglie e