Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of qualified defense attorney signature post-2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant without the required signature of a qualified defense attorney. Although the appellant argued for personal filing rights, the law enacted in August 2017 explicitly mandates that appeals after that date must be signed by attorneys enrolled in the special registry. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a qualified defense attorney enrolled in the special registry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINGUANTI GIUSEPPE nato a SANTA CROCE CAMERINA il 01/06/1964 avverso la sentenza del 14/05/2020 del GIP TRIBUNALE di VERCELLII • I • VA e .l " • . udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato. Il difensore, avvocato Gianluca Visca, peraltro non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ha sottoscritto in calce solo "per autentica"; ciò non valendo ad attribuirgli la paternità dell'impugnazione (Sez. 6, h. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221-01). Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. perì., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, anche in rapporto al fatto che il ricorso non conteneva l'enunciazione dei motivi, in euro cinquecento.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc o Centofanti Enrico Giuseppe Sandrini