Ordinanza — n. 31138/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlessio Attanasio ricorre per cassazione, nelle forme di legge, contestandone il fondamento giuridico, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Cuneo ha declinato, in favore del locale Magistrato di sorveglianza, la cognizione inerente l'istanza dei detenuto di autorizzazione ad effettuare un colloquio telefonico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 28 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31138/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, essi comportano soltanto - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà, Rv. 275773-01).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 18/02/2020 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
U
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessio Attanasio ricorre per cassazione, nelle forme di legge, contestandone il fondamento giuridico, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Cuneo ha declinato, in favore del locale Magistrato di sorveglianza, la cognizione inerente l'istanza dei detenuto di autorizzazione ad effettuare un colloquio telefonico.
2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorsa è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, essi comportano soltanto - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà, Rv. 275773-01).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc o Ce tofanti Enrico Giuseppe Sandrini --à