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Ordinanza — n. 31137/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31137/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello. di Firenze confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Siena, che aveva riconosciuto Salvatore Donnarumma colpevole della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per avere egli violato, in una duplice circostanza, gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattenendosi fuori dell'abitazione in orario non consentito e e io aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di Firenze confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Siena, che aveva riconosciuto Salvatore Donnarumma colpevole della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per avere egli violato, in una duplice circostanza, gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattenendosi fuori dell'abitazione in orario non consentito e e io aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto.

Parole chiave

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altri reati contravvenzione restrizione di libertà esenzione dalla pena risarcimento per atto illecito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNARUMMA SALVATORE nato a SAN PAOLO BEL SITO il 20/12/1967 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello. di Firenze confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Siena, che aveva riconosciuto Salvatore Donnarumma colpevole della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per avere egli violato, in una duplice circostanza, gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattenendosi fuori dell'abitazione in orario non consentito e e io aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di iegge, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sotto il profilo del mancato apprezzamento della modesta entità delle trasgressioni, e della loro totale inoffensività, che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili, perché essi reiterano profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale e da essa disattesi con argomentazioni immuni da vizi in punto di legittimità. Come già ineccepibilmente ritenuto dalla Corte anzidetta, infatti, qualunque apprezzabile e consapevole violazione, da parte del sorvegliato speciale, degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale integra il reato in imputazione, e nella specie le trasgressioni furono ripetute e protratte, perché l'allontanamento dell'abitazione si registrò per un lasso di tempo significativo, onde ragionevolmente è stata esclusa anche la causa di non punibilità della tenue offensività del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base per la violazione più grave stata determinata nel minimo edittale (tre mesi di arresto), sono state concesse le attenuanti generiche nella massima estensione e l'aumento per la continuazione (un mese di arresto) risulta all'evidenza particolarmente contenuto.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel suo complesso segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances Centofanti Enrico Giuseppe Sandrini LIZA __sk FIS-E-1