Italian Court dismisses appeal for lack of specific request regarding alternative sanctions under Art. 53 ss. Law 689/1981.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply alternative sanctions under Law 689/1981, which were not invoked before the first-instance judge. The court ruled that such sanctions can only be applied if the appellant makes a specific and motivated request in the appeal, citing established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 ss. legge n. 689 del 1981; The appellate court may apply alternative sanctions to short custodial sentences only if the appellant specifically requests them in the appeal, as general requests are insufficient to trigger this discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAMESTETER FABIO nato a MILANO il 26/10/1970 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, adottata ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. Proc. pen., la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'appello proposto da Fabio Cramesteter avverso la decisione del locale Tribunale, che lo aveva condannato alla pena di due mesi e venti giorni di arresto e 500 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 cpv. legge n. 110 del 1975. Il motivo di appello, considerato privo di specificità, riguardava la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agii artt. 53 ss. legge n. 689 del 1981.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di unico motivo teso a censurare, per violazione della legge processuale e vizio della motivazione, siffatta valutazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il ricorso è inammissibile, perché palesemente destituito di fondamento. L'ordinanza impugnata ha fedelmente applicato al caso di specie il principio, secondo cui il giudice di appello può applicare all'imputato le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, non invocate dinanzi al giudice di primo grado, e sulle quali questi non si è pronunciato, solo se nell'atto di appello risulti formulata al riguardo specifica e motivata richiesta (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125-01). Poiché il giudice, nell'esercizio del potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. peri. (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639-01; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura, Rv. 260333-01), l'appellante dovrà fare ad essi opportuno, ancorché sintetico, riferimento. Il motivo di appello non argomentava alcunché sul punto, e la decisione di ritenerne, per l'effetto, precluso l'esame appare manifestamente incensurabile.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a! pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consiaiiere estenscre Il Presidente Francentofanti