Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31135/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31135/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31135/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ervin Ndoni ricorre per cassazione, nelle forme di legge, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha confermato l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Macerata, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa al semestre compreso tra il 25 dicembre 2018 e il 25 giugno 2019. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale. Il semestre in valutazione concerne un presofferto, trascorso in arresti domiciliari, e la valutazione giudiziale negativa muove dall'accertata trasgressione delle relative prescrizioni (arbitrario allontanamento dall'abitazione di domicilio coatto), costata il ripristino, ancorché solo temporaneo, della più severa misura della custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31135/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale. Il semestre in valutazione concerne un presofferto, trascorso in arresti domiciliari, e la valutazione giudiziale negativa muove dall'accertata trasgressione delle relative prescrizioni (arbitrario allontanamento dall'abitazione di domicilio coatto), costata il ripristino, ancorché solo temporaneo, della più severa misura della custodia cautelare in carcere.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'aiuto d'emergenza allontanamento nonostante motivi di salute revoca della liberazione condizionale ripristino dello statuto di rifugiato messa in libertà provvisoria svincolo della cittadinanza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDONI ERVIN nato il 08/01/1981 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ervin Ndoni ricorre per cassazione, nelle forme di legge, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha confermato l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Macerata, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata relativa al semestre compreso tra il 25 dicembre 2018 e il 25 giugno 2019. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale. Il semestre in valutazione concerne un presofferto, trascorso in arresti domiciliari, e la valutazione giudiziale negativa muove dall'accertata trasgressione delle relative prescrizioni (arbitrario allontanamento dall'abitazione di domicilio coatto), costata il ripristino, ancorché solo temporaneo, della più severa misura della custodia cautelare in carcere.

La predetta valutazione appare al ricorrente arbitraria, e in contrasto con il parametro legale, avendo egli a suo tempo dimostrato, nel processo di cognizione, di essere sempre rimasto nell'abitazione e di non avere udito, all'atto del controllo, il suono del campanello, verosimilmente guastatosi. L'onere di assicurarne l'efficienza, del resto, gravava non su di lui, ma sui familiari coabitanti, non impediti nei movimenti esterni, e còmunque il mancato assolvimento dell'onere non poteva tradursi, come ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, in un giudizio di mancata adesione all'opera di rieducazione.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. peri.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

4. Questa Corte ha recentemente ribadito (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, Di Cataldo, Rv. 281057-01), in rapporto alla liberazione anticipata, che, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari„ e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto, al fine di valutarne, indipendentemente dalle contingenti sorti della misura, l'evoluzione complessiva della personalità.

Quest'ultima postula, tra l'altro, acquisita responsabilizzazione, anche rispetto ai doveri nascenti dall'assoggettamento alla misura stessa, basata 51.ill'at.,itodisciplina sull'autocontenimento. In quest'ambito, appare palesemente incensurabile l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, che ha puntualmente richiamato l'onere di collaborazione con le forze dell'ordine direttamente gravante sul soggetto ristretto agli arresti domiciliari (che passa anche attraverso l'agevolazione, o almeno il non impedimento, anche colposo, dei relativi controlli) e ha considerato il mancato assolvimento di esso come sintomatico di mancata adesione al trattamento, tale da precludere il beneficio richiesto.

5. Alla declaratoria d'inammissibilita segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 pese processuali e della somma di calo tremila in favore d'ella Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente France co