Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove prescription and insufficient evidence of poverty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding prescription and poverty. The appellant argued that the crime was prescribed because the preventive measure was notified earlier than recorded, and that his indigence prevented paying the bail. The court ruled that the appellant failed to provide concrete documentary evidence to substantiate these assertions in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal invoking prescription or poverty must be supported by specific, incontrovertible evidence; mere assertions without documentary proof are insufficient to overcome the appellate court's factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANFARO VINCENZO nato a NISCEMI il 30/03/1959 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; ./‘
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava l'anteriore decisione del Tribunale di Gela, che aveva riconosciuto Vincenzo Nanfaro colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per non avere ottemperato - entro lo stabilito termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento di sottoposizione a misura di prevenzione personale, avvenuta il 16 settembre 2014, ossia entro il termine del 16 ottobre 2014 - all'ordine di deposito della cauzione.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, nelle forme di legge, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, non rilevata dal giudice a quo. Il provvedimento di sottoposizione a misura di arevenzione personale sarebbe stato notificato il 27 febbraio 2014, anziché il 16 settembre 2014, e il termine di trenta giorni per il versamento della cauzione sarebbe scaduto il 29 marzo 2014, anziché il 16 ottobre 2014. Così retrodatata la consumazione del reato, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato, tenuto conto di un periodo di sospensione pari a quattro mesi e venti giorni, il 29 marzo 2019, e quindi in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.
Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione, e ii:savisamento della prova, in ordine al riscontro dell'elemento psicologico. Nel giudizio di merito era stato addotto II suo stato di impossidenza, anche correlato alla concomitante detenzione, impeditivo del dovuto pagamento. La Corte di appello avrebbe irragionevolmente mancato di riconoscerlo, rifiutandosi, in modo altrettanto ingiustificato, di riaprire SUI punto l'istruttoria dibattimentale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi inconti-overtibili, essendo precluso in sede di iegittimità qualsiasi accertamento di merito, nonché allegando al ricorso gli atti da cui tali elementi si traggano (Sez. 4; n: 47744 di.al 10/09/2015, Acacia Scarpetti, Rv. 265330-01; Sez. 5, n. 46481 dei 20/06/2014, Martineili, Rv. 261525-01; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, Rossi, Rv. 233322-01), come nella specie non avvenuto. Il motivo difetta quindi di specificità e autosufficienza.
5. I motivi ulteriori, connessi e congiuntamente esaminabili, sono parimenti inammissibili. Manifestamente incensurabile in questa sede, perché logicamente ed .sauh-,:tivamente argon- e_niTato, am.iarentatti l'apprezzamento della Corte :erritoriale, secondo cui - gravando stibi-nputato l'onere di allegazione di concreti elementi, dimostrativi dell'indisponibilità di mezzi economici adeguati rispetto all'ammontare della cauzione, che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di trovarsi in uno stato di indigenza (Sez. 1., n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266-01), né può essere surrogato da tardive richieste .struttorie - l'onere in questione, in difetto di idonea documentazione reddituale, era p: a fronte di in-Torto 'la COOU,911.110 300 eUr0), non_ tcr stato assolto nel caso a giudizio.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del .1corrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in cavore-. della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu c tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Frances Cen