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Ordinanza — n. 31132/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not registered in the special barroll. The court ruled the appeal inadmissible because the lawyer was not registered in the special barroll. The court ruled the appeal inadmissible because the lawyer was not registered in the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31132/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's lawyer was not registered in the special barroll required for cassation petitions. Although the original appeal was against a conviction for a building code violation, the law mandated that all cassation requests be signed by a qualified specialist after August 2017. The court dismissed the case without examining the merits, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is not signed by a lawyer registered in the special barroll, even if the original act was an appeal converted to cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration de plano dismissal lawyer qualification requirement procedural defect penalty cancellazione dall'albo avvocati multa disciplinare all'avvocato ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000
Trattandosi di sentenza inappellabile, a norma dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, l'impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione e ritualmente trasmessa a questa Corte (art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
274 del 2000, l'impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione e ritualmente trasmessa a questa Corte (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
Corte cost. n. 186 dei 2000
Ad essa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 dei 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDAOUI AZIZ nato il 01/02/1995 avverso la sentenza del 27/09/2018 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aziz Abdaoui ha proposto appello, per il tramite del difensore di fiducia avvocato Silvio Toccafondi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice di pace di Firenze io aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-quater, T.U. imm. e lo aveva condannato alla pena di 15.000 euro di multa. Trattandosi di sentenza inappellabile, a norma dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, l'impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione e ritualmente trasmessa a questa Corte (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).

2. L'avvocato Toccafondi non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'impugnazione deve essere pertanto dichiarata inammissibile perché, alla pari del provvedimento che ne è oggetto, successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è previsto che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale suddetto (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 31). La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, nei casi previsti, l'inammissibilità del ricorso anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello in origine erroneamente proposto (da ultimo, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01).

3. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ad essa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 dei 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consi liere estensore Il Presidente Fran o C ntofanti Enr