Italian appeal dismissed as inadmissible because it raised grounds not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant raised grounds beyond those permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction on issues such as legal qualification and sentencing, which are the only exceptions allowed under the specific statutory framework. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the limited grounds of legal qualification, sentencing, and security measures; any other grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTOLINO GIACOMO nato a TARANTO il 19/07/1974 avverso la sentenza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TARANTOint() • iso e ar udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegahta della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, cornma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017. Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc