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Ordinanza — n. 31127/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for suspended sentence due to prior suspended convictions barring benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31127/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's request for a suspended sentence was legally barred by two prior convictions. Although those previous sentences had been fully pardoned, the court held that pardon extinguishes the penalty but not the legal effects preventing a new suspended sentence. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164 cod. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Pardoning prior suspended sentences does not remove the legal impediment to granting a new suspended sentence when cumulative limits are exceeded.

Parole chiave

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suspended sentence prior convictions legal impediment pardons effect inadmissible appeal cumulative penalties court costs remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
pen., in quanto le rispettive pene erano già state condizionalmente sospese, e inoltre esse, cumulate con quella da infliggere, determinavano il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
La sospensione condizionale delia pena, che non era parte integrante dell'accordo raggiunto dalle parti, non poteva infatti essere concessa, come ineccepibilmente ritenuto dal giudice a quo, esistendo a carico dell'imputato due antecedenti condanne, ostative a norma dell'art. 164, ultimo comma, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta manifestamente infondato.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, e la relativa declaratoria può essere adottata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta manifestamente infondato.
art. 163 cod. pen
pen., in quanto le rispettive pene erano già state condizionalmente sospese, e inoltre esse, cumulate con quella da infliggere, determinavano il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, Mirabile
Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020, Arturi
201548-01; Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020, Arturi, Rv.
Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Iacopino
Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Iacopino, Rv.
Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva
278941- 01; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO ANTONIO nato a MOLOCHIO il 07/11/1950 avverso la sentenza del 13/05/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMItdat ti2n3; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta manifestamente infondato. La sospensione condizionale delia pena, che non era parte integrante dell'accordo raggiunto dalle parti, non poteva infatti essere concessa, come ineccepibilmente ritenuto dal giudice a quo, esistendo a carico dell'imputato due antecedenti condanne, ostative a norma dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., in quanto le rispettive pene erano già state condizionalmente sospese, e inoltre esse, cumulate con quella da infliggere, determinavano il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

Il fatto che le pene antecedentemente irrogate fossero state interamente condonate, per intervenuta concessione dell'indulto, non determinava, per pacifica giurisprudenza, il superamento della preclusione, giacché l'indulto estingue la perla, ma non gli effetti penali ulteriori scaturenti ope legis dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità di essa a fungere da causa impeditiva, o risolutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, Mirabile, Rv. 201548-01; Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020, Arturi, Rv. 279794-01;

Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Iacopino, Rv. 278941- 01; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080-01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, e la relativa declaratoria può essere adottata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue alla pronuncia d'inammissibilità la condanna • del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021 Il Consi fr e: estensore Il Preside